Digerita la notizia (ottima) dell’estensione dell’Ecobonus (Detrazione 65%) anche all’acquisto di pompe di calore e caldaie, oltre alla conferma dell’inserimento dei grandi elettrodomestici nel c.d. Bonus Mobili 2013, occorre sottolineare come, queste nuove misure di agevolazione fiscali, non siano ancora in vigore (leggi anche Ok per Pompe di calore e caldaie nella Detrazione 65%).
Gli emendamenti approvati al Senato, infatti, rientrano nella procedura di conversione in Legge dello Stato del DL n. 63 del 4 giugno 2013 e che si dovrà perfezionare entro il prossimo 4 agosto, pena la decadenza del decreto (vai alla Pagina Speciale Ecobonus – Detrazione 65%).
Anche per queste tipologie di impianti e arredi vale la regola del pagamento con bonifico bancario parlante, le cuiprocedure per la corretta compilazione sono state illustrate dalla nostra Redazione nel post I sette punti per compilare il bonifico nella nuova Detrazione 50%.
La deducibilità fiscale sia dell’Ecobonus che della Detrazione 50% sarà spalmata in un arco di tempo di 10 anni. Ogni anno il contribuente potrà scalare una quota pari a un decimo della detrazione globale spettante, senza più differenze per chi ha superato i 75 o gli 80 anni di età, come indicato anche nell’ultima versione di giugno 2013 della Guida alle Agevolazioni Fiscali per le Ristrutturazioni Edilizie dell’Agenzia delle Entrate
Dunque, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione che proroga al 31 dicembre 2013 la Detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e la Detrazione 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non saranno usufruibili le agevolazioni per i grandi elettrodomestici, le pompe di calore e le caldaie perché, appunto, inizialmente escluse dal decreto.
Insomma, occhio a questo periodo di “passaggio” nel quale, chi decide di acquistare una pompa di calore per il rinnovamento del proprio impianto di riscaldamento o compra grandi elettrodomestici per equipaggiare il proprio appartamento ristrutturato, rischia di non godere della Detrazione 50% e della Detrazione 65%.
In questi casi, meglio rimandare l’acquisto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione e la sua successiva entrata in vigore.
Di Marina Rui Ferro
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