Il debutto con il decreto legge n. 63 del 6 giugno 2013 dell’Attestato di Prestazione Energetica, il c.d. APE, che sostituisce il “vecchio” Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha creato non pochi dubbi tra gli addetti ai lavori, spingendo alcuni commentatori a ritenere che la soppressione dell’ACE fosse immediata.
In realtà, come ha avuto modo di chiarire il Ministero dello sviluppo economico con una recente circolare di chiarimento, la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, ma non si assisterà a nessuna “rivoluzione copernicana” (leggi anche Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità).
“Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore“, chiariscono i tecnici del Ministero, “dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei d.P.R. emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE”.
Quindi in pratica anche se ora l’ACE si chiama APE, fino all’emanazione dei decreti attuativi prefigurati dal DL 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si continuerà a fare riferimento al d.P.R. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già ampiamente conosciute.
L’art. 13 del DL 63/2013, è vero, abroga il d.P.R. 59/2009 ma solamente “dalla data di entrata in vigore dei decreti” che emanerà il MISE con l’aggiornamento delle metodologie e dei criteri di calcolo con i quali redigere l’APE.
“Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4 del DL 63/2013“, concludono i tecnici dello sviluppo economico, “si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo” del d.P.R. 59/2009 “salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE”
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