La detrazione 50% è stata prorogata al 31 dicembre 2013 e vale anche per i box e i posti auto pertinenziali sia da realizzare sia già esistenti. La detrazione 50% vale anche nel caso in cui si debbano realizzare autorimesse o posti auto pertinenziali a proprietà comune.
La detrazione spetta solo per le spese di realizzazione, con beneficio calcolato in proporzione al costo di costruzione. Le spese devono essere inoltre comunque sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2013, con una spesa massima che non deve esser superiore a 96.000 euro.
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Vincolo pertinenziale
L’esistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box è condizione essenziale per poter usufruire della detrazione: il box non deve per forza essere collegato fisicamente all’immobile abitativo ma basta che sia messo al servizio dell’immobile stesso.
Il vincolo pertinenziale deve già risultare all’atto di compravendita. Un compromesso di vendita regolarmente registrato (e da cui deve risultare il vincolo pertinenziale) assolve all’esigenza che l’acquirente manifesti la destinazione funzionale del box rispetto all’abitazione.
Immobile nuovo
Affinchè il box auto possa beneficiare della detrazione, è necessario che l’immobile abitativo sia nuovo; è, inoltre, l’impresa esecutrice che deve effettuare la cessione del posto auto.
Versamento degli acconti
Occorre fare attenzione in caso di versamento di eventuali acconti. Se l’atto di acquisto definitivo del box viene stipulato dopo l’acquisto degli acconti, la detrazione 50% vale per i pagamenti effettuati con il bonifico, fino al raggiungimento del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta di costruzione.
Se il contribuente effettua il bonifico prima dell’atto notarile e senza un preliminare di acquisto registrato, egli non ha diritto alla detrazione.
Dove non c’è preliminare, per ottenere la detrazione non è sufficiente aver firmato l’atto di acquisto nel periodo in cui è stato fatto il bonifico.
Si può però usuifuire della detrazione 50% se chi acquista il box auto (sempre pertinenziale)fa il bonifico nello stesso giorno in cui viene fatto l’atto d’acquisto (o rògito), anche in un orario a esso precedente, anche se manca il preliminare di vendita.
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