Come noto da oggi entra in vigore a tutti gli effetti la Riforma del Condominio contenuta nella legge n. 220 del dicembre 2012. Alcune delle disposizioni trovano immediata operatività, mentre altre si applicheranno successivamente come, per esempio, la disciplina della rendicontazione e le norme sulla nomina e revoca dell’amministratore di condominio.
Vediamo, sinteticamente, su quali aspetti specifici la Riforma del Condominio avrà da subito una immediata applicabilità.
Anzitutto sono subito operative le nuove modalità di convocazione dell’assemblea e di tenuta della c.d. anagrafica di condominio, già illustrata per noi di Ediltecnico.it dall’avv. Gianfranco Di Rago nel post La nuova anagrafe condominiale e le modalità di convocazione dell’assemblea.
Immediatamente operative anche le norme contenute nell’art. 1117-bis del codice civile che definisce l’ambito di applicazione della disciplina del condominio (parti comuni). L’opzione per la revisione delle tabelle millesimali indicate nella Riforma del Condominio possono essere subito impiegate, così come decadono di validità i regolamenti di condominio che vietano la possibilità per i singoli condomini di tenere animali domestici.
Tra le misure contenute nella Riforma del Condominio che hanno piena operatività vi sono anche (ma non solo) quelle che riguardano:
1. La disciplina dei sottotetti (leggi in proposito Riforma del Condominio, i sottotetti diventano parti comuni)
2. La disciplina e l’elenco delle parti comuni (che sarà oggetto di un prossimo post di approfondimento su Ediltecnico.it)
3. La disciplina per il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato (leggi in proposito Riforma del Condominio, il distacco dall’impianto centralizzato diventa facile)
Per un riepilogo di tutte le informazioni e gli approfondimenti pertinenti sulla legge n. 220/2012, invitiamo i lettori interessati a consultare il Dossier Riforma del Condominio, nel quale sono riuniti tutti i contributi dedicati al tema.
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