Liberalizzazioni. Preventivi scritti solo se vuole il cliente

Tariffe professionali abolite, mentre nel caso di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Sono queste alcune norme di interesse per i professionisti contenute nel d.l. 1/2012 (c.d. Decreto liberalizzazioni) pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012. Sempre con decreto del Ministro della giustizia saranno anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

 

Preventivo scritto
Novità per quanto riguarda l’obbligo deontologico a carico del professionista del preventivo scritto all’atto del conferimento dell’incarico. La formulazione definitiva dell’art. 9 del decreto, infatti, stabilisce che la previsione scritta del compenso è obbligatoria solo nel caso venga richiesta esplicitamente dal cliente.

 

In ogni caso, si legge ancora, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi L’inottemperanza dell’obbligo costituisce illecito disciplinare del professionista.

 

Tirocinio professionale
Confermata la durata massima di 18 mesi per il tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate.
I primi sei mesi del periodo di tirocinio potranno essere svolti durante l’università, a patto della stipula di un’apposita convenzione quadro tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca.
Queste disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta, invece, confermata la normativa vigente.

 

Confidi
Viene estesa ai liberi professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi, ossia forme di garanzia sui prestiti dalle banche.

Redazione Tecnica

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