Riforma del Condominio, il distacco dall’impianto centralizzato diventa facile

Con la Riforma del Condominio diventa facile procedere al distacco del proprio appartamento dall’impianto di riscaldamento centralizzato, per provvedere in altro modo e in maniera autonoma alla climatizzazione invernale. Poiché, però, si tratta di un tema estremamente delicato, approfondiamo la questione, attraverso l’analisi del testo di legge. Ricordiamo che la Riforma del Condominio non è ancora legge: lo diventerà 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ancora non avvenuta.

Ma vediamo nel dettaglio in che modo e quando sarà possibile per un condominio decidere il distacco dall’impianto di riscaldamento comune. L’art. 3 della Riforma del Condominio sostituisce integralmente l’art. 1118 del codice civile che regola i diritti dei condomini sulle parti comuni.

Ebbene, senza alcun tipo di formalità o procedura particolare, il singolo condomino potrà decidere il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza rischiare divieti o contenziosi. Questa decisione, è bene ricordarlo, non può avvenire senza preavviso ma deve essere “oggettivamente constatato che l’immobile non gode della normale erogazione del calore a causa di problemi tecnici all’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale”.

Ma non basta. Il nuovo art. 1118 c.c. sostituito con la Riforma del Condominio, specifica anche che il distacco avviene “dopo che nell’arco di un’intera stagione di riscaldamento, il condominio non sia riuscito a risolvere il problema”. Da ultimo la nuova disciplina stabilisce che dal distacco “non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini”. Un po’ come dire: “via libera al riscaldamento autonomo a patto di non lasciare al freddo i vicini!”.

Ma una volta che si sia verificato il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, quali sono gli obblighi del condomino verso chi resta allacciato?

Sul tema, il testo della Riforma del Condominio è chiara. Il proprietario distaccato deve sempre e comunque partecipare alle spese di manutenzione straordinaria e per la sua conservazione e messa a norma. D’altra parte, non dovrà più contribuire alla spesa per l’acquisto di combustibile e di gestione.

Redazione Tecnica

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