Il nuovo decreto legge di fine anno reca infatti “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (decreto-legge)”. Ecco cosa prevede (>> qui trovi la bozza datata 28 dicembre 2023, ore 20:30, qui invece il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale).
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Superbonus 2024
Come si legge nel comunicato stampa del governo, “in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul Superbonus 110%, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023“. Per gli interventi ancora da effettuare invece, a partire dal 1° gennaio 2024 “si confermano le percentuali previste a legislazione vigente” (quindi il 70%).
Inoltre, al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori SAL non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, “è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024“. A quanto si legge nel comunicato, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro 60 giorni) e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
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Stretta su Bonus Barriere Architettoniche 75%
Nello stesso provvedimento – come era stato anticipato ieri – è entrata anche una decisiva stretta al Bonus Barriere Architettoniche 75%, verso il quale come abbiamo visto in molti si stavano indirizzando a fronte delle difficoltà e dei timori legati alla fine del Superbonus.
Nel comunicato stampa si legge che “a tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità”.
In particolare, si legge nella relazione illustrativa della prima bozza del DL che l’agevolazione sarà limitata agli interventi “aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici“. Non c’è quindi più alcuna possibilità di sfruttare il Bonus Barriere Architettoniche per l’installazione di nuovi infissi, per rifare il bagno o per gli interventi di automazione e domotica.
Aggiunto inoltre l’obbligo di “apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti” e di tracciabilità dei pagamenti, da effettuare quindi con il cosiddetto bonifico parlante.
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Stretta su cessione/sconto Sismabonus
Infine sono entrate nel nuovo DL anche le preannunciate “norme di maggior rigore” per cessione del credito e sconto in fattura in caso di Sismabonus. Nel comunicato si legge: “A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.”
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Immagine: iStock/Yazid Nasuha
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