La risposta è contenuta in una recente decisione del Tribunale di Bergamo (Trib. Bergamo 1° marzo 2022, n. 534).
Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il giudice. Il presente articolo è estratto dal volume Il riscaldamento in condominio di Giuseppe Bordolli, edito da Maggioli Editore.
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Spesa contabilizzatori di calore: a chi spetta?
Nel caso di specie una ditta chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un caseggiato. Il credito, confermato dalle fatture allegate al ricorso, si riferiva all’esecuzione dei lavori di contabilizzazione del calore.
I condomini si opponevano al suddetto provvedimento per difetto di legittimazione passiva del condominio: infatti, si osservava che i lavori relativi all’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore dovevano essere fatturati ai singoli condomini, come previsto nella deliberazione dell’assemblea del condominio.
Inoltre contestavano il credito; infine eccepivano l’avvenuto parziale pagamento. I condomini chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il rimborso della somma pagata per la mediazione.
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Dispositivi per la contabilizzazione del calore fatturati alla collettività condominiale
Il tribunale ha ritenuto che l’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore dovevano essere fatturati alla collettività condominiale. A sostegno di questa tesi, il giudice lombardo ha notato che l’incarico è stato pacificamente affidato dal condominio; di conseguenza per lo stesso giudice è irrilevante la circostanza che i lavori riguardassero parti esclusive piuttosto che comuni. Infatti, il contratto di appalto può essere stipulato anche da un soggetto diverso dal proprietario. Del resto, il contratto è stato, poi, verbalmente, stipulato dall’amministratore, il quale ha così assunto l’obbligazione nei confronti dell’appaltatore in nome e per conto del condominio, senza trasmettere all’appaltatore i dati, relativi ai singoli condomini, indispensabili per procedere alla fatturazione.
Ne consegue che un’eventuale clausola sulla fatturazione, contenuta nel verbale assembleare, è “inopponibile” all’appaltatore, il quale ha stipulato il contratto con il condominio, nella persona dell’amministratore, e non già con i singoli condomini. Questa conclusione è condivisibile se si considera che le installazioni sopra dette riguardano l’impianto centralizzato e sono state deliberate dall’assemblea; inevitabile, quindi, parlare di competenza dell’amministratore a raccogliere anche le spese per i dispositivi per la contabilizzazione del calore.
Questi ultimi sono collegati all’esterno mediante apposite centraline, atte a consentire la rilevazione dei consumi, mentre i lavori rispondono ad un indubbio interesse condominiale, ossia quello di consentire la ripartizione della spesa relativa all’impianto di riscaldamento centralizzato, a norma di legge, secondo il criterio dei consumi effettivi.
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Cosa fare se un condomino si rifiuta di apporre le valvole ai termosifoni?
Non vi è quindi un rapporto contrattuale tra il singolo condomino e l’installatore. Il singolo condomino, infatti, non può nemmeno decidere di installare valvole o ripartitori diversi rispetto a quelli oggetto di deliberazione e previsti nel progetto.
In coerenza con queste considerazioni si è affermato in giurisprudenza che il diritto dei condomini di attivare il sistema di contabilizzazione del consumo di calore, a seguito di delibera assembleare approvata all’unanimità dei presenti, per dare seguito ai conseguenti risparmi energetici ed economici è tutelabile con ricorso d’urgenza laddove un condomino si rifiuti di apporre le relative valvole ai termosifoni della propria unità immobiliare (Trib. Pordenone 28 settembre 2015).
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