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Ma chi deve pagare la sanzione in questo caso, e quali sono i termini per completare la procedura? Quesiti risolti dall’Agenzia delle entrate con la risposta 467 del 24 novembre scorso fornita ad una società che si appresta a vedere degli appartamenti in un complesso immobiliare realizzato con un intervento di demolizione e ricostruzione nell’ambito, appunto, del Sismabonus.
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Asseverazione e deposito del Modello B
Il Sismabonus è una detrazione con aliquota che va dal 70% all’85% riconosciuta a tutti i soggetti che realizzano interventi di consolidamento su immobili di qualunque categoria catastale nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Condizione indispensabile per il bonus è la riduzione di una o due classi di rischio sismico del fabbricato interessato ai lavori. L’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata da un tecnico abilitato alla progettazione strutturale compilando il “Modello B” allegato al DM 58/2017. L’asseverazione va depositata allo sportello unico competente contestualmente al deposito del titolo edilizio necessario e comunque prima dell’inizio dei lavori, pena la perdita del beneficio fiscale.
Con il decreto 11/2023 è stata data la possibilità di sanare la mancata presentazione del Modello B nei termini facendo ricorso alla remissione in bonis. Il meccanismo prevede la possibilità di mettersi in regola inviando le comunicazioni richieste per usufruire di determinate agevolazioni anche dopo la scadenza dei termini, a fronte del pagamento di una sanzione di 250 euro.
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Sismabonus acquisti e obblighi del venditore
Il Sismabonus in quanto tale può essere usufruito non solo dal committente dei lavori ma anche dall’acquirente di immobili all’interno di edifici completamente ristrutturati da impresa. L’agevolazione definita come “Sismabonus acquisti”, viene riconosciuta sulla base delle stesse regole appena viste, compreso l’obbligo di asseverazione. In questo caso l’asseverazione deve essere consegnata dall’impresa che ha realizzato i lavori a fronte della richiesta del futuro acquirente, oppure al più tardi al momento del rogito, in modo che chi compra l’immobile possa far valere il diritto alla detrazione. Nel caso invece di sconto in fattura la documentazione deve essere presentata prima che l’acquirente invii alle Entrate la relativa comunicazione di cessione del credito.
Ma se l’impresa non aveva a suo tempo depositato il Modello B in Comune chi si deve occupare della remissione in bonis e del pagamento della relativa sanzione? E dato che si tratta di un complesso con più appartamenti, occorre una sanzione per ogni unità immobiliare, quindi un pagamento per ciascuna compravendita? E infine come regolarsi con i tempi visto che l’impresa ha deciso di offrire agli acquirenti la possibilità di usufruire dello sconto in fattura per l’acquisto? Questi i quesiti a cui ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate.
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I termini per l’invio del modello mancante
Per prima cosa l’Agenzia ha sottolineato che responsabile della mancata presentazione del Modello B è l’impresa costruttrice, che avrebbe dovuto depositare l’asseverazione in Comune al più tardi il giorno precedente a quello dell’avvio dei lavori. Di conseguenza tutta la procedura è a carico dell’impresa stessa, compreso il pagamento della sanzione, dato che questa risulta a carico del soggetto su cui ricadeva l’obbligo di presentarla tempestivamente.
Nel caso della costruzione dei un complesso immobiliare, comunque, anche se vengono effettuati più atti di compravendita, ha spiegato l’Agenzia, l’asseverazione non riguarda il singolo appartamento, ma l’intero complesso realizzato. Di conseguenza si tratta di un unico adempimento omesso da sanare, per cui è solo una la relativa sanzione da versare.
Quanto infine ai termini per completare la procedura, nel caso di uso diretto della detrazione il mancato invio del documento per il quale si intende usufruire della procedura di remissione in bonis deve essere sanato prima della scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione.
Invece in caso di sconto o cessione, la remissione in bonis è consentita se i documenti mancanti sono depositati prima dell’invio della comunicazione con cui il contribuente mette al corrente l’Agenzia della scelta di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Quindi nel caso specifico l’Agenzia invita l’impresa a procedere celermente e in particolare ad anticipare il versamento della sanzione entro la data del contratto definitivo di compravendita, ovvero, nel caso specifico prima della stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del complesso immobiliare. Dovrà poi essere consegnata a ciascuna acquirente, oltre alla copia dell’asseverazione anche la copia della ricevuta della quietanza di pagamento del mod. F24 di versamento della sanzione per la remissione in bonis.
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