L’illegittimità di mettere a base di gara importi ribassati rispetto ai parametri previsti dal DM 17 giugno 2016 viene chiarita da ANAC in seguito ad un’istanza presentata da OICE in merito alla procedura di gara per la realizzazione di un parcheggio multipiano.
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In tal caso l’importo a base di gara era stato ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali, l’attività interessava la progettazione del parcheggio.
Il tema dell’equo compenso è sempre di grande attualità per la categoria dei lavoratori autonomi. Solo qualche giorno fa Andrea De Maio, presidente di Fondazione Inarcassa, ha chiesto un ulteriore passo in avanti per rafforzare il principio dell’equo compenso con l’aggiornamento dell’attuale decreto parametri, dato che numerose prestazioni professionali, alcune anche legate al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), non sono neppure in esso contemplate.
Tornando alla delibera ANAC e all’istanza presentata da OICE, vediamo di seguito quale è stato il motivo alla base di tale ribasso, effettuato dalla stazione appaltante.
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Proposto un ribasso per via dell’andamento del mercato
La stazione appaltante oltre a fare riferimento all’andamento del mercato, ha precisato che ha fatto riferimento ai ribassi praticati in gare analoghe.
Inoltre per la SA, circa l’applicabilità della nuova legge sull’Equo compenso, le tabelle ministeriali “continuerebbero a costituire un parametro di riferimento dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi motivatamente”.
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ANAC: le tariffe sono parametro vincolante e inderogabile
ANAC, spiega: “Dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero ‘criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento’. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; (…) le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare a prezzo fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa”.
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Sul tema ha rilasciato un commento anche il Presidente CNI, Angelo Domenico Perrini: “Il Consiglio Nazionale esprime la massima soddisfazione e un grande apprezzamento per i contenuti della delibera ANAC. Essa è destinata a garantire a tutti i professionisti ingegneri un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nell’ambito dei contratti pubblici di lavori. Tale interpretazione, inoltre, è sostanzialmente in linea con il documento elaborato dal nostro Centro Studi, a suo tempo reso pubblico, che ha analizzato la legge sull’Equo compenso alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. A questo proposito, riteniamo che questi principi di portata generale debbano necessariamente trovare piena applicazione. Intanto, il pronunciamento di ANAC servirà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei prossimi bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura”.
Si ringrazia l’Ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri
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