Gazebo: quali caratteristiche deve avere per rientrare nell’edilizia libera

Spesso si tende a qualificare come gazebo liberamente installabili strutture che, in realtà, tali non sono e richiedono un vero e proprio titolo edilizio… Ma quindi quali sono le caratteristiche dei gazebo rientranti nell’area dell’attività edilizia libera?

Mario Petrulli 27/09/23
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Spesso il cittadino tende a qualificare come gazebo liberamente installabili strutture che, in realtà, tali non sono e richiedono un vero e proprio titolo edilizio… Ma quindi quali sono le caratteristiche dei gazebo rientranti nell’area dell’attività edilizia libera?

Un primo ausilio deriva dal glossario delle opere libere, di cui al D.M. del 2.3.2018, il quale prevede che il gazebo realizzabile senza titoli edificatori debba essere di limitate dimensioni e non stabilmente ancorato al suolo.

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Un secondo aiuto viene fornito dalla giurisprudenza la quale, occupandosi della questione, ha contribuito a fare chiarezza, come accaduto nelle due sentenze recenti che segnaliamo ai lettori.

In particolare, il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 30 agosto 2023, n. 8049, ha ricordato che, secondo un consolidato orientamento, “per gazebo si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 29 giugno 2023, n. 6263; in termini anche Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 aprile 2021, n. 3393, che ha circoscritto la nozione di “manufatti leggeri” annoverabili nell’area dell’edilizia libera facendovi rientrare esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile)[1].

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Non risponde, per contro, secondo i giudici di Palazzo Spada, a siffatte caratteristiche l’intervento consistente nella “realizzazione di una struttura in legno tipo gazebo con chiusura sul lato est effettuata con porte scorrevoli in vetro e alluminio, e su lato ovest poggiante sulla parete perimetrale del fabbricato. La struttura ha una forma di rettangolo irregolare delle dimensioni di circa metri 16,00 di lunghezza, una larghezza media di circa metri 4,80 ed un’altezza media di circa”; detta struttura deve ritenersi subordinata al preventivo rilascio di un permesso di costruire[2].

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Similmente, il TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, nella sent. 7 luglio 2023, n. 11418, ha affermato che cinque gazebi di dimensioni variabili da 4 x 4 metri a 5 x 5 metri, di varie fattezze e altezze, utilizzati per finalità commerciali su un’area antistante il locale commerciale “ed aventi quindi funzione e natura commerciali”, non potevano considerarsi meri manufatti rientranti nell’attività edilizia libera.

Nella fattispecie, venivo in rilievo l’installazione di gazebi che, con finalità espositiva della merce, comportava un’estensione della superficie commerciale e non risponde in alcun modo a finalità di mero arredo di spazi esterni.

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Tenuto conto, inoltre, del numero di gazebi installati e delle relative dimensioni, implicanti un significativo impatto sul territorio, con visibile alterazione dello stesso, siffatte opere, secondo i giudici romani, erano qualificabili come di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. d, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), subordinati quindi, ai sensi dell’art. 10 del citato T.U., al regime del permesso di costruire o comunque della SCIA alternativa al permesso a costruire, la cui mancanza legittima l’adozione dell’ordine di demolizione.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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[1] Già in passato la giurisprudenza aveva affermato che “la realizzazione del gazebo […], costituito da struttura portante in legno posta su pedana con copertura in telo plastificato, riguardando un’opera non stabilmente infissa nel terreno, di facile rimozione e volta a soddisfare esigenze limitate nel tempo (permettere ai componenti della famiglia di utilizzare a pieno il terrazzo durante i mesi estivi, riparandosi dal sole nelle ore più calde)” non deve essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, visto il carattere precario del manufatto: TAR Piemonte, sez. II, sent. 17 dicembre 2011, n. 1309.

[2] Analogamente, secondo il TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 2 gennaio 2023, n. 16, “Serve il permesso di costruire per una struttura in ferro, qualificata come gazebo, con copertura in pannelli ISOTEC di dimensioni di circa mt 10,00 per 5,40 e altezza di mt. 2,46, stabilmente ancorata alla ringhiera del terrazzo della ricorrente, e destinata alla soddisfazione di esigenze di carattere non transitorio; trattasi, infatti, di manufatto senz’altro idoneo a determinare una stabile trasformazione del territorio”. I giudici partenopei hanno richiamato la sent. 5 gennaio 2021, n. 178, del TAR Lazio, Roma, sez. II, nella quale è stato affermato che: “Il gazebo (struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati) costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee, senza che rilevi la sua facile amovibilità o il materiale dal quale è composto (ligneo invece che in muratura)”.

Immagine: iStock/vasilyev_ivan

Mario Petrulli

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