Ma prima di andare avanti nell’analisi del quesito è necessario ricordare che l’invio dell’asseverazione all’ENEA da parte del tecnico abilitato è un adempimento collaterale alla comunicazione della cessione crediti Superbonus. L’asseverazione tecnica, difatti consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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L’interpello in questione è il n.406/2023 e l’istante premette, nella richiesta di chiarimento, che il tecnico abilitato non è riuscito ad inviare l’asseverazione all’ENEA relativa al 1° SAL entro il 31 marzo 2023 a causa anche di problemi col portale ENEA ed intende inviarla successivamente a tale data, quindi a partire dal 1° aprile 2023.
Quindi, l’istante chiede se tale omissione può essere sanata con la remissione in bonis. Vediamo qual è stata la risposta delle Entrate circa tale possibilità.
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A cosa serve la remissione in bonis
Come spiegato dalla nostra autrice Lisa De Simone, la remissione in bonis è necessaria per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione del credito per le spese del 2022 ad una banca o a Poste spa, sulla base di un contratto firmato dopo il 31 marzo 2023, data di scadenza originaria per la comunicazione.
L’Agenzia consente di utilizzare questo strumento per regolarizzare il mancato rispetto della scadenza di marzo, inviando la comunicazione entro il prossimo 30 novembre. Sono quindi interessate solo le spese del 2022, non quelle sostenute nel 2023, per le quali i termini per la comunicazione scadono il 16 marzo 2024 >> clicca qui per saperne di più <<
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No alla remissione in bonis in caso di omessa asseverazione
Il caso in questione riguarda lavori edilizi per l’efficientamento energetico, avviati nel corso del 2022 rientranti nel Superbonus 110%, sull’immobile di proprietà, identificato quale edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Nell’interpello Entrate spiega che tale istituto non può essere applicato in caso di omessa asseverazione perché tale comunicazione va predisposta e presentata entro novanta giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
In riferimento al caso in esame, l’Agenzia fa presente che alla data di scadenza dell’obbligo di predisposizione ed invio all’ENEA, nessuna asseverazione, compilata «debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale» era stata predisposta.
L’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.
>> Scarica l’interpello Entrate n. 406/2023 <<
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