Il Superbonus viene riconosciuto sui ruderi?

Quali sono le condizioni che devono esistere e come ottenere l’agevolazione, dato che si tratta di edifici privi di attestato di prestazione energetica

Scarica PDF Stampa
Tra i chiarimenti contenuti nella Circolare 17/E dedicata ai Bonus Edilizi, diffusa dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 26 giugno, c’è un breve paragrafo dedicato all’applicazione del Superbonus per gli interventi eseguiti su ruderidiruti.

L’Agenzia spiega le condizioni che devono esistere affinché si possa usufruire del Superbonus. Quindi alla domanda “il Superbonus viene riconosciuto sui ruderi?”, la risposta è sì.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Analizziamo di seguito nel dettaglio quali sono i requisiti che devono essere soddisfatti e come fare in tali casi, dato che si tratta di edifici privi di attestato di prestazione energetica, in quanto sprovvisti di di uno o più muri perimetrali, o di entrambi.

Potrebbe interessarti: Ok Superbonus per la casa che sarà abitazione principale a fine lavori

Ruderi, collabenti e diruti: le condizioni per accedere al Superbonus

Nella Circolare 17/E viene precisato che è consentito l’accesso alla detrazione anche per gli interventi realizzati su ruderi, collabenti e diruti i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, devono essere considerati edifici esistenti, purché, spiega L’Agenzia, in caso di demolizione e ricostruzione, tale intervento sia riconducibile alla ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), del TUE).

Entrate poi riassume, nel documento, quali sono le condizioni necessarie per godere del Superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

La detrazione è subordinata alla duplice condizione che:

  • siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.

Non perderti: Sblocco crediti incagliati: le regioni ci riprovano. La soluzione proposta dalla Basilicata

Indicazioni utili sull’accatastamento

Ok al Superbonus anche per gli interventi effettuati su ruderi, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l’indicazione dello specifico codice qualità per i “diruti” ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati a condizione, tuttavia, che l’intervento non si qualifichi come una nuova costruzione (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).

Leggi anche: Perdita Bonus edilizi: per quali errori?

Quali sono gli interventi agevolati

Gli interventi agevolati sono quelli che rientrano nella definizione del TUE di ristrutturazione edilizia ovvero quegli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

Gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia e, specifica Entrate, non sono considerati come “nuove costruzioni” qualora sia stata accertata, dall’ufficio preposto, la consistenza preesistente alla demolizione o al crollo (trattandosi di un intervento di recupero del patrimonio esistente) sulla base di prove documentali certe che dimostrino l’esistenza dell’edificio e la sua consistenza.

Potrebbe interessarti: Bonus edilizi, come compilare il 730/2023 con le detrazioni

Come risolvere l’assenza dell’APE?

Entrate poi fornisce indicazioni su come procedere data l’assenza dell’APE, poiché la norma esonera solo dal produrre l’APE iniziale.

In tal caso è necessario che per questi immobili, quindi per gli interventi di efficienza energetica, sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4). Per approfondire consigliamo anche la lettura dell’articolo: Superbonus 110% unità collabente. L’APE iniziale è necessaria?

Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?
Qui trovi ebook e corsi online utili per la professione

Consigliamo

Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75% – eBook in pdf

Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.  

Lisa De Simone | 2024 Maggioli Editore

14.90 €  11.92 €

Foto: iStock.com/Artit_Wongpradu

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento