L’Agenzia spiega le condizioni che devono esistere affinché si possa usufruire del Superbonus. Quindi alla domanda “il Superbonus viene riconosciuto sui ruderi?”, la risposta è sì.
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Analizziamo di seguito nel dettaglio quali sono i requisiti che devono essere soddisfatti e come fare in tali casi, dato che si tratta di edifici privi di attestato di prestazione energetica, in quanto sprovvisti di di uno o più muri perimetrali, o di entrambi.
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Ruderi, collabenti e diruti: le condizioni per accedere al Superbonus
Nella Circolare 17/E viene precisato che è consentito l’accesso alla detrazione anche per gli interventi realizzati su ruderi, collabenti e diruti i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, devono essere considerati edifici esistenti, purché, spiega L’Agenzia, in caso di demolizione e ricostruzione, tale intervento sia riconducibile alla ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), del TUE).
Entrate poi riassume, nel documento, quali sono le condizioni necessarie per godere del Superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
La detrazione è subordinata alla duplice condizione che:
- siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.
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Indicazioni utili sull’accatastamento
Ok al Superbonus anche per gli interventi effettuati su ruderi, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l’indicazione dello specifico codice qualità per i “diruti” ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati a condizione, tuttavia, che l’intervento non si qualifichi come una nuova costruzione (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).
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Quali sono gli interventi agevolati
Gli interventi agevolati sono quelli che rientrano nella definizione del TUE di ristrutturazione edilizia ovvero quegli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia e, specifica Entrate, non sono considerati come “nuove costruzioni” qualora sia stata accertata, dall’ufficio preposto, la consistenza preesistente alla demolizione o al crollo (trattandosi di un intervento di recupero del patrimonio esistente) sulla base di prove documentali certe che dimostrino l’esistenza dell’edificio e la sua consistenza.
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Come risolvere l’assenza dell’APE?
Entrate poi fornisce indicazioni su come procedere data l’assenza dell’APE, poiché la norma esonera solo dal produrre l’APE iniziale.
In tal caso è necessario che per questi immobili, quindi per gli interventi di efficienza energetica, sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4). Per approfondire consigliamo anche la lettura dell’articolo: Superbonus 110% unità collabente. L’APE iniziale è necessaria?
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