Anche la disciplina edilizia relativa all’installazione dei pannelli solari fotovoltaici e termici è stata quindi interessata da un processo di riforma teso a semplificare ulteriormente le procedure edilizie, qualora tali impianti vengano collocati su costruzioni e manufatti esistenti. In particolare con il d.l. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (c.d. Decreto “Energia” o “Bollette”), emanato appunto sulla spinta dell’aumento incontrollato dei costi energetici, si è arrivati addirittura a declassare tali interventi a manutenzione ordinaria e in parte esonerarli dalle autorizzazioni paesaggistiche.
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A tal proposito analizziamo quali sono i permessi che servono per un impianto fotovoltaico in questo articolo, estratto dal volume Le comunità energetiche rinnovabili, di Lucio Berardi, edito da Maggioli Editore.
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Le semplificazioni previste dal Decreto Energia
L’art. 9, comma 1 del d.l. 17/2022 stabilisce infatti la totale sostituzione dell’art. 7-bis, co. 5 del d.lgs. 28/2011 (che quindi rimane in vigore, ma totalmente modificato). Considerate l’importanza e la portata innovativa si ritiene opportuno riportare integralmente l’attuale e nuovo testo dell’art. 7-bis, co. 5 d.lgs. 28/2011 il quale prevede che:
“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
In sostanza si dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici:
- è considerata intervento di manutenzione ordinaria;
- non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 142 d.lgs. 42/2004 (c.d. vincoli ex legge Galasso) e art. 136, commi 1, lettera a);
- il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Soprintendenze è necessaria solo per gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), dello stesso d.lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141 del medesimo Codice;
- non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie.
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Attenzione ai Regolamenti Comunali: meglio affidarsi ad un tecnico abilitato
Tale innovazione legislativa va però contemperata e verificata rispetto al Regolamento comunale del luogo specifico in cui deve essere realizzato l’impianto. È quindi sempre consigliabile una verifica da parte di un tecnico abilitato rispetto alla corretta modalità di installazione di impianti fotovoltaici per ogni edificio.
Occorre poi ricordare che l’installazione (e la successiva manutenzione e pulizia) dei pannelli fotovoltaici sui tetti deve essere realizzata nel rispetto delle normative in materia di sicurezza. In particolare, la normativa nazionale di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri (d.lgs. 81/2008), le eventuali integrazioni regionali e gli ulteriori obblighi previsti dalle regolamentazioni comunali (facoltà prevista ex art. 4 d.P.R. 380/2001).
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Infine si rammenta che l’installazione degli impianti fotovoltaici richiede spesso la realizzazione di propedeutiche opere complementari: opere strutturali, linee vita e nuove aperture sulla copertura, ecc.
In conclusione, nonostante la volontà del legislatore nazionale di ricondurre tali interventi edilizi alla manutenzione ordinaria in edilizia libera, il rispetto delle diverse discipline di livello territoriale potrebbe “causare” l’esigenza di dotarsi comunque di un idoneo titolo edilizio, in regime di SCIA e CILA.
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Foto:iStock.com/Jinli Guo
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