Come realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile: le condizioni associative

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la Direttiva Europea, cosa possono fare gli autoconsumatori di energia rinnovabile (in termini autorizzativi) e quali sono le condizioni associative per realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

Con la Direttiva 2018/2001 (c.d. RED II), sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, l’Unione europea ha posto al centro delle proprie politiche energetiche il concetto di autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili.

In tal senso è stato stabilito che gli Stati membri debbano provvedere affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabili e venga assicurato ai clienti finali il diritto di partecipare a Comunità di Energia Rinnovabile.

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Tale quadro favorevole, tra l’altro, deve essere istituito occupandosi dell’accessibilità dell’autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la Direttiva Europea, a cosa sono autorizzati gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le condizioni di associazione per realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile (CER). L’articolo è estratto dal volume Le Comunità Energetiche Rinnovabili di Lucio Berardi, edito da Maggioli Editore.

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Autoconsumatori di energia rinnovabile

Per quanto concerne gli Autoconsumatori di energia rinnovabile (art. 21) la Direttiva specifica che gli stessi, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:

  • produrre energia elettrica rinnovabile, anche per il proprio consumo, immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, cessioni a fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari. In relazione all’energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, gli autoconsumatori di energia rinnovabile non sono soggetti a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi, mentre, in relazione all’energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella propria disponibilità, gli autoconsumatori di energia rinnovabile non sono soggetti a procedure discriminatorie o sproporzionate né a oneri o tariffe;
  • installare e gestire sistemi di accumulo dell’energia elettrica abbinati a impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità;
  • mantenere i propri diritti e obblighi in quanto clienti finali;
  • ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del proprio valore a lungo termine per la rete elettrica, l’ambiente e la società;
  • viene anche previsto (al co. 5) che l’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile possa essere di proprietà di un soggetto terzo o gestito da un soggetto terzo in relazione all’installazione, all’esercizio e alla manutenzione, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore; tale soggetto terzo non è considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.

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Comunità di Energia Rinnovabile – CER

La Direttiva passa quindi a disciplinare le Comunità di Energia Rinnovabile (art. 22) stabilendo che le stesse hanno il diritto di:

  • produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
  • scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;
  • accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

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Il sostegno degli Stati europei per le Comunità di Energia Rinnovabile

Al fine di favorire in ogni modo la creazione di Comunità di Energia Rinnovabile, la Direttiva richiede concretamente agli Stati membri (all’articolo 22, comma 4) di fornire anche un quadro di sostegno, atto a promuovere e agevolare lo sviluppo di energia rinnovabile, che garantisca, tra l’altro che:

  • siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le Comunità di Energia Rinnovabile;
  • il gestore di rete competente cooperi con le Comunità di Energia Rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all’interno delle Comunità di Energia Rinnovabile;
  • le Comunità di Energia Rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
  • siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una Comunità di Energia Rinnovabile;
  • fornire un sostegno normativo e di sviluppo alle autorità pubbliche e aiutarle a parteciparvi direttamente.

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Comunità di Energia Rinnovabile: le condizioni di associazione

L’articolo 42-bis del decreto legge 162/2019 prevede quindi “transitoriamente” che i clienti finali si associno, per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile, ovvero per realizzare Comunità di Energia Rinnovabile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari siano associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
  • nel caso di Comunità di Energia Rinnovabile, gli azionisti o membri siano persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Per le imprese private viene stabilita la condizione che la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non debba costituire l’attività commerciale e industriale principale;
  • l’obiettivo principale dell’associazione, nel caso delle comunità energetiche rinnovabili, sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
  • la partecipazione alle Comunità di Energia Rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di seguito specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Guarda il video del GSE su come formare una comunità energetica rinnovabile

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Foto:iStock.com/skynesher

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