Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni NTC 2018: in Gazzetta le modifiche

Cambia il periodo entro il quale è possibile applicare le previgenti normative tecniche, inoltre viene sospesa fino al 22 marzo 2025 l’applicazione di specifiche indicazioni circa i giunti di dilatazione stradale e i tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo

Le modifiche alle NTC 2018 sono state introdotte con il Decreto 9 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2023. Il Decreto che aggiorna le norme tecniche per le costruzioni si compone di soli due articoli e prevede modifiche e integrazioni all’ambito di applicazione e alle disposizioni transitorie contenute nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Ricordiamo che le NTC 2018 definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e inoltre definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

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Vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

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Cambia il periodo di applicazione delle previgenti normative tecniche: da cinque a sette anni

Tra le modifiche apportate c’è quella che interessa l’art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018. Nello specifico, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche cambia il periodo di riferimento entro il quale è possibile applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto 9 marzo 2023 il periodo di riferimento era fissato a cinque anni, invece con la nuova modifica si passa a sette anni.

Pertanto al comma 1, dell’articolo 2 del Decreto 17 gennaio 2018 il secondo periodo viene così modificato: «Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1».

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Sospesa l’applicazione del punto 11.4.2 relativo ai giunti di dilatazione stradale

Il Decreto 9 marzo 2023 integra l’articolo 2 del Decreto 17 gennaio 2018 con il comma 1 -bis che sospende fino al 22 marzo 2025 l’applicazione del punto 11.4.2 relativo ai giunti di dilatazione stradale che prevede l’applicazione delle indicazioni contenute al punto C) del § 11.1 (identificazione e qualificazione di materiali e prodotti per uso strutturale), sulla base della Linea guida di benestare tecnico europeo ETAG 032, la quale vale anche per le modalità di esecuzione delle prove di accettazione.

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Sospesa l’applicazione del punto 11.5.2 relativo ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico

Altra integrazione riguarda il comma 1-ter all’articolo 2 del il Decreto 17 gennaio 2018 che prevede la sospensione fino al 22 marzo 2025 del punto 11.5.2 limitatamente ai tiranti di
ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo.

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Foto:iStock.com/tibor5

Redazione Tecnica

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