Regime forfettario con aliquota al 5% per i primi cinque anni di attività e poi al 15%; limite massimo di incassi a 85.000 euro per rimanere nel regime; possibilità di conciliare l’attività professionale con il lavoro dipendente purché questo non superi i 35.000 euro lordi l’anno.
La legge di Bilancio 2026 ha confermato tutte le regole e prolungato anche per il 2026 il limite maggiorato di redditi da lavoro dipendente o assimilati per l’accesso e il mantenimento del regime, contro i 30.000 euro ordinariamente previsti. Ecco come funziona e a chi conviene il forfettario.
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Indice
- Niente IVA, niente ritenuta d’acconto sulle fatture, imposta unica
- Avvio dell’attività e imposta ridotta
- I requisiti annuali: ricavi, doppio reddito e spese per dipendenti
- Quanto si paga di flat tax: esempi pratici
- Quando il forfettario conviene davvero
- Tabella riepilogativa requisiti regime forfettario 2026
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Niente IVA, niente ritenuta d’acconto sulle fatture, imposta unica
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato destinato solo alle persone fisiche, professionisti e autonomi. Chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA al cliente e quindi è esonerato da tutti gli obblighi burocratici e fiscali connessi, quali: tenuta dei registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA. Inoltre non è prevista la ritenuta d’acconto sulle fatture emesse. Restano obbligatorie: numerazione e conservazione delle fatture emesse e ricevute e certificazione dei corrispettivi in caso di dipendenti.
L’imposta per il forfettario sostituisce IRPEF e relative addizionali. Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi incassati il coefficiente di redditività, che varia per codice ATECO.
Per le attività professionali il coefficiente è del 78%, per le attività di costruzione e ristrutturazione edile del 67%, lo stesso per le attività artigianali. Nel regime forfettario, quindi, i costi non vengono calcolati in modo analitico (cioè sottraendo ogni singola spesa documentata), ma vengono determinati “a forfait” tramite la percentuale prestabilita, pari nei casi indicati rispettivamente al 22% e al 33%. Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori che sono totalmente deducibili dal reddito.
Avvio dell’attività e imposta ridotta
Il regime forfettario segue il criterio di cassa: rilevano esclusivamente gli importi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura. L’imposta sostitutiva prevede due aliquote:
- 5% per le start-up nei primi cinque anni di attività;
- 15% aliquota ordinaria.
L’aliquota ridotta al 5% spetta a chi avvia una nuova attività e non ha esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. In sostanza non si deve trattare di prosecuzione di un lavoro svolto con altre formule, salvo il caso di tirocinio professionale obbligatorio.
Non possono comunque aderire al regime forfettario, indipendentemente dall’aliquota, i soggetti che:
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- nell’anno precedente hanno lavorato prevalentemente (oltre il 50% dei ricavi) con il proprio ex datore di lavoro;
- esercitano in via esclusiva o prevalente attività di cessione di fabbricati e terreni edificabili.
Una volta entrati nel regime, poi, occorre rispettare gli altri vincoli per poterlo mantenere anno dopo anno. Esistono infatti diverse soglie di controllo.
I requisiti annuali: ricavi, doppio reddito e spese per dipendenti
Il primo requisito da rispettare è l’ammontare dei ricavi: chi supera gli 85.000 euro nell’anno perde il forfettario dall’anno successivo, ma se si superano i 100.000 euro scatta l’uscita immediata dal regime già nell’anno in corso, con passaggio alla tassazione ordinaria. In sostanza: chi chiude l’anno tra 85.000 e 100.000 euro mantiene il forfettario per l’anno corrente ma lo perde dal primo gennaio successivo, chi supera i 100.000 è soggetto all’applicazione delle regole IVA ordinarie a partire dalle fatture che hanno causato il superamento, e quindi anche al regime IRPEF ordinario.
Il secondo requisito riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente: non devono superare 35.000 euro lordi, ma senza considerare le somme a tassazione separata (TFR, arretrati). La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente senza che siano stati percepiti ulteriori redditi assimilati. Chi cessa il rapporto di lavoro dipendente può quindi accedere al forfettario anche se i redditi percepiti prima della cessazione superano la soglia.
Il terzo limite riguarda le spese per lavoro accessorio o dipendente, che non devono superare 20.000 euro annui complessivi. Il superamento comporta la fuoriuscita dal regime forfettario dall’anno successivo.
Quanto si paga di flat tax: esempi pratici
Ecco ora due simulazioni delle imposte dovute per chi avvia una nuova attività.
Esempio 1: Giovane Geometra (Libero Professionista)
- Codice ATECO: 71.12.30
- Coefficiente di redditività: 78%
- Incassi 45.000 euro
- Reddito Lordo 35.100 (45.000 x 78%)
- Contributi (con agevolazioni per i neo iscritti) circa 1.050 euro (un quarto del minimo ordinario), più 30 euro contributo maternità (quota fissa).
- Calcolo Tasse:
- Imponibile Fiscale: 35.100 – 1.080 = 34.020 euro
- Imposta Sostitutiva (5%): 1.701 euro
Esempio 2: Artigiano (Impresa)
- Codice ATECO: Esempio 43.xx (Edilizia/Impianti)
- Coefficiente di redditività: 67% (standard artigiani)
- Reddito Lordo: 30.150 (45.000 x 67\%)
- Contributi INPS (con sconto 50% Start-up): 3.618 euro.
- Calcolo Tasse:
- Imponibile Fiscale: 30.150 – 3.618 = 26.532 euro
- Imposta Sostitutiva (5%): 1.326,60 euro
Quando il forfettario conviene davvero
In linea di principio, a conti fatti, il forfettario conviene sempre a chi è in fase di avvio dell’attività proprio grazie all’aliquota agevolata al 5%, ma anche in questo caso va fatta molta attenzione alle spese che effettivamente si affrontano per l’attività e non solo.
Con il regime forfettario, infatti, non si ha la possibilità di detrarre nessun altro tipo di spesa, a meno che non si abbiamo anche redditi di lavoro dipendente, dato che non si paga IRPEF. Quindi chi ha molte spese per l’attività, ma anche spese personali, dal mutuo alle spese sanitarie a quelle per ristrutturazione, deve valutare con attenzione la scelta di regime, anche a fronte del fatto che sono state ridotte le aliquote IRPEF.
Con il regime ordinario, infatti, oltre alla deduzione analitica delle spese per l’attività, è ammessa la deduzione delle spese per i beni ad uso promiscuo, comprese quelle sulla casa se l’immobile nel quale si abita coincide con la sede operativa. Detraibili quindi dal mutuo alle bollette, dal condominio alla Tari, anche se pro quota. Lo stesso per quanto riguarda cellulari e mezzi di trasporto.
La scelta, insomma, deve essere fatta con molta attenzione, soprattutto se non si può usufruire dell’aliquota ridotta per le start-up. Ine genere comunque per chi avvia un’attività può essere conveniente partire con il regime forfettario e valutare dopo un anno se permane o meno la reale convenienza.
Tabella riepilogativa requisiti regime forfettario 2026
| Caratteristiche | Note | Effetto superamento redditi |
| Coefficienti redditività (esempi) | Professioni tecniche: 78% | – |
| Costruzioni: 86% | – | |
| Aliquota ordinaria | 15% su reddito imponibile forfettario | Imposta sostitutiva IRPEF, addizionali, IRAP |
| Ricavi/compensi anno precedente | 85.000 euro (criterio cassa) | Fuoriuscita dal 1° gennaio anno successivo |
| Ricavi/compensi anno corrente | 100.000 euro (soglia antielusione) | Fuoriuscita immediata nell’anno corrente |
| Redditi lavoro dipendente/pensione anno precedente | 35.000 euro lordi | Impossibilità accesso anno successivo |
| Spese lavoro dipendente/accessorio anno precedente | 20.000 euro annui | Fuoriuscita dal 1° gennaio anno successivo |
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11 Feb 2026 – 25 Feb 2026 Ore 14.30 – 17.30
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