A prevederlo è un emendamento alla Legge di Bilancio 2023.
Tuttavia per godere dell’agevolazione è prevista un’ulteriore condizione, ovvero che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata fra il 18 novembre 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-Quater) e il 24 novembre 2022.
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Nello specifico, l’emendamento prevede che il 110 sia valido:
- per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata;
- per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 18 e il 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata.
Ma come attestare la data della delibera dell’assemblea? Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Vediamo meglio nel dettaglio.
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per accertare la data
Per accertare la data dell’assemblea, l’amministratore di condominio (o il condomino che ha presieduto l’assemblea in caso di mancata nomina dell’amministratore) dovrà firmare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che comporta una conseguenziale responsabilità penale per falso, punibile con il carcere fino a due anni.
Tale dichiarazione rappresenta la prova che l’assemblea si è svolta entro il 18 o il 25 novembre 2022. Resta però poco chiaro a quale delibera si faccia riferimento, in quanto potrebbe non essere l’unica approvata dai condomini circa l’esecuzione dei lavori.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Quale delibera richiamare?
A tal proposito sono state riportate su Il Sole 24 Ore alcune considerazioni da parte di Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond-Conafi, di Rosario Calabrese, presidente Unai – Unione Nazionale Amministratori d’Immobili e di Eugenio Correale, direttore del Centro studi Anaci di Milano.
Per Augusto Cirla: «A chi mi ha chiesto un parere io ho suggerito di richiamare nella delibera di esecuzione integralmente il dispositivo di legge e il dettaglio degli interventi, fermo restando che è certamente valida l’approvazione di una delibera successiva a integrazione della precedente».
«Non può trattarsi di una delibera generica – spiega Rosario Calabrese – ma deve contenere cinque elementi: l’indicazione del quorum, della ditta esecutrice, l’importo ed il dettaglio complessivo dei lavori, la ripartizione delle spese e l’affidamento dell’incarico per la gestione dell’appalto».
Eugenio Correale precisa: «Deve essere una delibera suscettibile di dare luogo all’esecuzione dell’opera, individuando l’oggetto dell’appalto, il suo costo e l’impresa esecutrice. Diversamente, non può essere considerata sufficiente…è possibile cambiare tutto, ad esempio integrando il prezzo o aggiungendo opere extra, oppure cambiando impresa».
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