Per l’Agenzia la risposta è affermativa, ma è necessario che venga soddisfatto il requisito di non accessibilità al pubblico.
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Vediamo nel dettaglio quali precisazioni ha fornito Entrate sul tema.
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Installazione colonnina di ricarica: intervento trainato
Il contribuente, che si rivolge alle Entrate, è il proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio nel quale è stato deliberato di effettuare un intervento di isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate dello stesso, per un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda totale (c.d. intervento ”trainante”), con l’intenzione di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio ed usufruire del Superbonus.
Si legge nell’interpello che l’Istante intende effettuare, quale intervento ”trainato”, l’istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà, sito al piano terreno dell’edificio condominiale, che costituisce pertinenza dell’abitazione, usufruendo del Superbonus.
Circa questo aspetto, Entrate sottolinea che gli interventi trainati devono essere eseguiti insieme a quelli trainanti, requisito che sussiste se le spese degli interventi trainati sono effettuate nell’intervallo di tempo individuato tra l’inizio e la fine dei lavori di quelli trainanti (circolare n. 24/2020).
In aggiunta, il contribuente fornisce indicazioni su un aspetto tutt’altro che secondario circa la non accessibilità al pubblico, descrivendo la configurazione del proprio posto auto, sito all’interno dell’edificio, delimitato da due colonne e da un muro nella parte posteriore e dotato nella parte anteriore di una barriera di parcheggio in ferro con incasso a terra e lucchetto di chiusura.
Per le Entrate, stando a quanto dichiarato dall’Istante, il requisito di non accessibilità al pubblico, richiesto per la fruizione del Superbonus, è garantito essendo installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti.
Vediamo nel dettaglio quando tale requisito può dirsi soddisfatto.
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Quando è soddisfatto il requisito di non accessibilità al pubblico?
Il requisito di non accessibilità al pubblico (Dlgs n. 257/2016, lettera h) dell’articolo 2, comma 1) è soddisfatto quando:
- un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
- un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
Nell’interpello, l’Agenzia sottolinea che l’agevolazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter Dl n. 63/2013) è riconosciuta qualora l’intervento venga eseguito in un luogo non accessibile al pubblico (articolo 119, comma 8 del Decreto Rilancio). In conclusione, il contribuente potrà usufruire della Super agevolazione, essendo soddisfatti i criteri di accesso.
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