Si tratta di un calcolo che si basa sui redditi complessivi del nucleo familiare >> qui ci sono alcuni esempi di calcolo <<
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Il nuovo requisito rappresenta un vero e proprio imbuto per la platea dei beneficiari che potrebbe limitarsi a pochi soggetti. Per avere un’idea sull’entità degli esclusi, Caf Acli ha realizzato un’analisi per conto de Il Sole 24 Ore, evidenziando che quasi metà dei beneficiari è costituita da singles, che rientrano nel reddito di riferimento di 15 mila euro. Ciò farebbe intendere una penalizzazione nei confronti delle famiglie.
Una situazione resa ancora più difficile dal blocco cessione crediti da parte degli istituti di credito, i cui cassetti fiscali risultano pieni.
Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dall’analisi che, è importante precisare, è stata eseguita sulla base dei 730 presentati e che pertanto interessa soprattutto pensionati e lavoratori dipendenti.
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Superbonus unifamiliari per meno di 14 contribuenti su 100
Per Caf Acli meno di 14 contribuenti su 100 avrebbero tutti i requisiti per potere usufruire del Superbonus. L’analisi è stata condotta su oltre 817 mila contribuenti che quest’anno hanno presentato il modello 730 tramite i propri uffici, indicando nel Quadro B il possesso di un’abitazione principale.
Per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 per usufruire del Superbonus su unifamiliari è necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento e avere un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, calcolato con il quoziente familiare. Pertanto alla luce di tali considerazioni, e sulla base dei dati a disposizione, Caf Acli ha eseguito un’analisi per identificare la percentuale dei contribuenti ammessi al Superbonus.
Considerando il reddito dichiarato ai fini delle agevolazioni fiscali e il numero dei familiari indicato nella dichiarazione dei redditi, la percentuale di contribuenti ammessi al Superbonus è del 14,4%. Tuttavia, viene precisato che si tratta di un dato da prendere con la dovuta cautela perché non è detto che le abitazioni possedute siano singole unità, in quanto potrebbe trattarsi di appartamenti in condominio. Quindi in tal caso la percentuale effettiva potrebbe risultare ancora più bassa.
Per Caf Acli, la percentuale potrebbe: abbassarsi nelle aree geografiche dove il reddito medio è più alto (8% in provincia di Bolzano, 10% in Emilia Romagna, 11,9% in Lombardia), innalzarsi nelle regioni dove il reddito è più basso (32,7% in Sicilia, 27,3% in Puglia, 26,8% in Sardegna).
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La metà dei beneficiari è single
Dall’analisi è emerso inoltre, che circa la metà degli aventi diritto è composta da singles, mentre quelli con familiari a carico sono il 20%, di cui solamente il 2% con tre o più familiari oltre il coniuge.
I dati, da leggere con spirito critico, forniscono una panoramica non proprio incoraggiante per le famiglie in quanto risulta difficile raggiungere i requisiti avendo un immobile di proprietà e dei figli, con un reddito di riferimento di 15mila euro al lordo delle imposte.
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Familiari e figli a carico nel calcolo del reddito di riferimento
Su questo punto, nella relazione illustrativa al Decreto Aiuti Quater, si legge che la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest’ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge.
Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o del coniuge o di entrambi.
Inoltre, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 4-ter del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso art. 12; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.
>> Scarica il testo dell’articolo 119 Decreto Rilancio, integrato al Decreto Aiuti 4 <<
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