Il diritto delle successioni è la disciplina che studia e regola i trasferimenti dei diritti patrimoniali che avvengono nel momento in cui un soggetto, de cuius, decede.
I diritti patrimoniali, che non si estinguono con la morte del soggetto, si trasferiscono a coloro che assumono il nome di eredi o legatari. Approfondiamo in questo articolo, estratto dal volume Guida alla professione di geometra di Emilio Niglis De Lutiis, edito da Maggioli Editore, i principi generali e le fasi del procedimento successorio.
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La successione a livello giuridico è il fenomeno per cui un soggetto (avente causa) subentra ad un altro (dante causa), in una determinata situazione giuridica, che comporta l’acquisizione dei diritti a carattere derivativo. L’acquisto a carattere derivativo ricorre quando si acquista un bene il cui diritto di proprietà era già spettante ad un precedente proprietario, subentrando così nella medesima situazione di diritto.
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Successione: le tipologie
La successione per causa di morte è regolata dal codice civile, nel Libro Secondo (Delle Successioni), dall’art. 456 all’art. 768. Le disposizioni della legge di riforma del diritto di famiglia, legge n. 151 del 19 maggio 1975, hanno avuto un forte impatto anche in materia di successioni, tanto da dover integrare e modificare le disposizioni originarie.
Il fondamento del diritto delle successioni per causa di morte, come si può comprendere da quanto sopra riportato, è l’istituto della famiglia. La necessità di regolamentare in termini di diritto la successione per causa di morte nasce dall’esigenza di tutelare e stabilire ciò che accade al patrimonio del de cuius, in quanto, venendone a mancare la titolarità, nell’assenza di una disciplina diventa un res nullius, soggetto all’appropriazione di chiunque.
La successione mortis causa è suddivisa in due tipologie principali:
- Successione a titolo universale;
- Successione a titolo particolare.
Si ha la successione a titolo universale quando uno o più soggetti subentrano nella totalità o in una quota ideale dei rapporti patrimoniali del de cuius, assumendone sia le attività che le passività. Si ha la successione a titolo particolare quando uno o più soggetti subentrano, in un determinato diritto o rapporto, nel patrimonio del de cuius senza assumere alcun obbligo inerente a quanto trasferito.
Nella successione a titolo universale l’avente causa prende il nome di erede, mentre in quella particolare prende il nome di legatario.
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Le fasi del procedimento successorio
Per procedimento successorio si intende un fenomeno che si articola in diverse fasi che sono temporalmente successive le une alle altre.
- Apertura della successione
- Vocazione
- Delazione
- Accettazione dell’eredità
- Rinuncia all’eredità
Soffermiamoci nel dettaglio sull’apertura della successione, per un approfondimento più completo delle altre fasi, suggeriamo la lettura del volume Guida alla professione di geometra .
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Apertura della successione
La successione, come descritto nell’art. 456 c.c., si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Quest’articolo, che apre il libro delle successioni nel codice civile, indica l’inizio ed il luogo del fenomeno successorio. Per gli effetti della successione, è data particolare rilevanza sia all’apertura (momento della morte) che al luogo, individuato come ultimo domicilio del defunto.
Individuare il momento della morte è importante per determinare la chiamata a succedere, mentre il luogo determina la competenza degli uffici competenti, quali il tribunale per la cause di successione e l’Agenzia delle Entrate per il deposito della dichiarazione di successione.
Molto si è scritto ed è stato oggetto di cause in merito alla determinazione del tempo per la morte, che secondo le ultime definizioni coincide con la morte clinica. Inizialmente si riteneva che la morte coincidesse con il momento dell’esalazione dell’ultimo respiro, successivamente all’accertamento della cessazione del battito cardiaco, infine si è convenuto nella definizione della morte clinica, quale irreversibile cessazione dell’attività del sistema nervoso centrale (encefalogramma piatto).
Un ulteriore caso particolare è la dichiarazione di morte presunta, disciplinata dall’art. 58 c.c. e così definita: “Dichiarazione di morte presunta – Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza”.
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Tale norma è stata introdotta nel 1942, per disciplinare la materia di fronte alle persone che non hanno fatto ritorno, e di cui non si avevano più notizie, proprio a causa della guerra.
Per quanto riguarda gli effetti della dichiarazione di morte presunta, questi sono disciplinati dall’art. 63 c.c. che recita: “Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte”.
La dichiarazione di morte presunta divenuta eseguibile produce, in sostanza, degli effetti pari a quelli che si produrrebbero nel momento in cui si ha la certezza della morte. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza minoritaria ritengono che, con la dichiarazione di morte presunta, non si ha un vero fenomeno successorio, ma solo gli effetti specificatamente indicati e in cui la delazione avviene solo nel momento in cui, diviene eseguibile la sentenza.
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