Concessioni demaniali marittime: prima e dopo la Direttiva Bolkestein

La Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi) ha avuto un impatto dirompente sul sistema italiano delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ingenerando notevoli problemi interpretativi

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Le concessioni demaniali marittime hanno avuto un grande sviluppo, divenendo oggetto di innovazioni legislative e di una considerevole evoluzione normativa, passando, da strumento eccezionale a mezzo normale di utilizzazione dei beni demaniali marittimi, anche in considerazione della spiccata connotazione economica assunta dagli stessi.

Tra le varie tipologie di concessioni demaniali, quelle per finalità turistico-ricreative hanno assunto una nevralgica importanza per la loro spiccata connotazione economica e lucrativa.

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Le peculiarità proprie del sistema italiano delle concessioni demaniali marittime hanno fatto sì che, a differenza di altri contesti, il ricorso a meccanismi selettivi di affidamento dei beni demaniali sia stato per lungo tempo escluso nel nostro ordinamento dal mercato nazionale, al fine di privilegiare la stabilità dei rapporti concessori aventi ad oggetto il diritto di sfruttamento, per finalità turistico-ricreative, del demanio marittimo e lacuale.

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Dalla normativa italiana a quella europea

Così, nell’ambito di una normativa nazionale che ha disciplinato un sistema non concorrenziale di scelta dei gestori dei beni demaniali marittimi, il legislatore italiano ha dovuto confrontarsi con uno dei testi normativi più importanti e, al tempo stesso, più controversi del diritto europeo: la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi).

Ne è derivata una querelle tra lo Stato italiano e le istituzioni comunitarie in relazione alla corretta individuazione delle procedure di assegnazione dei beni demaniali marittimi, in grado di conciliare gli obblighi di trasparenza e parità di trattamento postulati dall’Unione europea con le peculiarità proprie della disciplina dettata nell’ordinamento interno.

Di questo si parla all’interno del volume Concessioni demaniali marittime, di Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli e Céline Cusumano, edito da Maggioli Editore, il cui intento è quello di delineare, brevemente ed efficacemente, la disciplina dettata nell’ordinamento interno in tema di concessioni pubbliche (in generale) e marittime (in particolare), l’intervento della Direttiva 2006/123/CE riguardo ai meccanismi selettivi di affidamento per le attività limitate dalla scarsità di risorse naturali e la loro applicazione al settore delle concessioni demaniali marittime e la conseguente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, nonché alcuni profili comparatistici sul regime demaniale marittimo disciplinato in altri ordinamenti europei.

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La direttiva Bolkestein

Chiaramente ispirata ai principi eurounitari di concorrenza e non discriminazione, la “Direttiva Bolkestein” – che mira a creare un mercato unico dei servizi, incentrato sui pilastri delle libertà di circolazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di stabilimento dei prestatori (art. 49 TFUE)– è senz’altro da considerarsi un testo normativo fondamentale, nella misura in cui regola e tutela la prestazione di servizi intracomunitari dettando norme di armonizzazione, cooperazione amministrativa e semplificazione tali da rendere più agevole l’accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nei Paesi membri.

Ciò nondimeno, si tratta di un testo controverso, che ha avuto un impatto dirompente sul sistema italiano delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ingenerando notevoli problemi interpretativi che hanno dato vita ad un intenso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, circa la compatibilità del regime nazionale delle concessioni in parola con le disposizioni dell’ordinamento UE.

Prima dell’entrata in vigore della “Direttiva Bolkestein”, la disciplina nazionale prevedeva un particolare favor nei confronti dei soggetti già titolari della concessione demaniale in quanto, l’art. 37, comma 2, cod. nav., riconosceva loro un diritto di preferenza in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. In particolare, in presenza di una pluralità di domande di concessioni di beni demaniali marittimi, la disposizione in parola accordava preferenza alle richieste che importassero attrezzature non fisse e completamente amovibili e, in sede di rinnovo, ai titolari delle concessioni già rilasciate.

A questi ultimi, dunque, veniva concesso un diritto di insistenza a discapito di coloro che proponevano per la prima volta una nuova istanza. Accanto all’operatività del diritto di insistenza, l’assetto normativo precedente contemplava anche un regime di rinnovo automatico del titolo concessorio di sei anni in sei anni che, stante il disposto di cui all’art. 03, comma 4-bis della legge n. 494/1993 protraeva sine die la durata della concessione, impedendo, di fatto, l’acceso ai nuovi operatori economici proprio in virtù del c.d. diritto di insistenza.

Proprio tale istituto è venuto a porsi in contrasto con la disciplina europea. Da qui è iniziato un tira e molla tra lo stato italiano e l’UE e, nel 2008, la Commissione Europea, nel verificare il rispetto della Direttiva da parte dello Stato italiano, ha formalmente ammonito l’Italia con la procedura di infrazione n. 2008/4908, intimando la revisione dell’ordinamento giuridico interno al fine di armonizzare le disposizioni normative nazionali ai principi comunitari. E’ poi seguita una seconda procedura di infrazione comunitaria n. 2010/2734.

L’articolo è estratto dal volume Concessioni demaniali marittime, di Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli e Céline Cusumano, edito da Maggioli Editore.

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Foto:iStock.com/kamisoka

Redazione Tecnica

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