Zone Franche Urbane, agevolazioni per Professionisti: quali sono e come ottenerle

Il decreto 5 giugno 2017 appena pubblicato in Gazzetta estende ai lavoratori autonomi per agevalazioni fiscali delle ZFU: quali sono e come ottenerle

Gli incentivi alle Zone Franche Urbane (ZFU) sono stati allargati anche ai professionisti, a una condizione: che svolgano l’attività o si impegnino a svolgerla nella zona agevolabile entro 180 giorni. È la novità del decreto del ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017. Il decreto del 5 giugno modifica il decreto 10 aprile 2013 che detta le condizioni, i limiti, le modalità e i termini delle agevolazioni fiscali e contributive di cui possono fruire le imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) delle regioni dell’Obiettivo convergenza (circolare Mise n. 32024 del 30 settembre 2013).

Quali sono e agevolazioni delle ZFU

Le agevolazioni per i professionisti sono: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione Irap; esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività d’impresa; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Sono precisate nell’articolo 20-bis introdotto dal decreto 5 giugno 2017.

Quali professionisti hanno le agevolazioni

Le agevolazioni concesse ai professionisti che: 1) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014 e del decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; svolgono l’attività all’interno della ZFU; 2) sono iscritti agli ordini professionali o sono aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise e sono in possesso della relativa attestazione; 3) al momento della presentazione dell’istanza hanno già avviato l’attività, o si impegnano ad avviarla entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tal fine, conta la data di avvio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività; 4) non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Come usufruire delle agevolazioni

Bisogna presentare al Mise l’istanza con: reddito di lavoro autonomo riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di aiuti “de minimis”, a livello di lavoratore autonomo, nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Altre precisazioni dell’articolo 20-bis

Per i professionisti, l’ufficio o locale destinato all’attività situato nella ZFU viene comunicato all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività.

Ogni professionista ammesso alle agevolazioni può beneficiarne fino al limite massimo di 200 mila euro. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari. Non sono però ammessi alle agevolazioni i soggetti già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Mise che, alla data di pubblicazione di un nuovo bando relativo alla ZFU in cui essi sono localizzati, abbiano fruito delle predette esenzioni in misura inferiore al 10% dell’importo dell’agevolazione concessa in esito ai bandi precedenti.

I Comuni in cui ricadono le ZFU forniscono informazione e assistenza ai soggetti interessati ad accedere alle agevolazioni.

 

È previsto un successivo provvedimento del Mise in cui verranno fornite ulteriori chiarimenti per l’attuazione delle agevolazioni per i professionisti del nuovo articolo 20-bis.

Redazione Tecnica

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