Veranda su balcone, quando è ristrutturazione edilizia pesante

Se va ad aggregarsi a un preesistente organismo edilizio cambia la sua configurazione. Attenzione ai permessi di costruire. Ne parliamo nella rassegna sentenze di oggi

Mario Petrulli 24/06/21

Oggi apriamo la rassegna di sentenze settimanale con questo tema: veranda su balcone, quando è ristrutturazione edilizia pesante? Tettoia di dimensioni rilevanti, serve permesso di costruire? E per roulottes e case mobili?

Sempre sui titoli edilizi: trasformazione del sottotetto in residenza abitabile, serve permesso di costruire? Richiesta titolo edilizio da parte di comproprietari, deve essere congiunta?

Vediamo le sentenze in dettaglio, ma se vuoi una guida utile sui permessi edilizi e stabilire la regolarità dei manufatti (soprattutto al fine dei Superbonus fiscali), consigliamo  Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori  di Maggioli Editore. >>>> UTILE l’accesso alla versione digitale iLibro, che permette la consultazione digitale e il collegamento diretto alla normativa (sempre aggiornata e in multivigenza).

Veranda su balcone, quando è ristrutturazione edilizia pesante

TAR Toscana, sez. III, sent. 12 giugno 2021, n. 897

Serve il permesso di costruire per la chiusura di un balcone o di una terrazza, con conseguente realizzazione di una veranda

Per giurisprudenza assolutamente consolidata, la chiusura di un balcone o di una terrazza, comunque realizzata, comporta un incremento di volume e superficie utile che si accompagna alla modifica di sagoma e prospetto dell’edificio cui il manufatto accede.

Essa risponde alla definizione anche normativa di “veranda”, cioè di quel locale o spazio coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa.

L’intervento va pertanto qualificato in termini di ristrutturazione edilizia “pesante” che necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire e al quale non può riconoscersi natura pertinenziale, costituendo la veranda un nuovo ambiente autonomamente utilizzabile che va ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio (per tutte, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432; id., sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1092; id., sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 6720; id., sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5801).

Sul tema: Tettoia o veranda abusiva Superbonus, basta la regolarità delle parti comuni

Tettoia di dimensioni rilevanti, serve permesso di costruire?

TAR Toscana, sez. III, sent. 8 giugno 2021, n. 862

Serve il permesso di costruire per una tettoia di rilevanti dimensioni

Per giurisprudenza assolutamente consolidata, la realizzazione di una tettoia non ha carattere pertinenziale e richiede il rilascio del permesso di costruire quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2021, n. 813; id., sez. II, 30 novembre 2020, n. 7601).

Conseguentemente, non può dunque dubitarsi della sottoposizione al regime del permesso di costruire di una tettoia avente dimensioni in pianta di 3,10 x 5,50 m, per una superficie di oltre 17,00 mq, e altezza da 2,30 a 3,70 m.

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Roulottes e case mobili, serve permesso di costruire?

TAR Toscana, sez. III, sent. 8 giugno 2021, n. 856 

Serve il permesso di costruire per roulottes e case mobili

L’art. 3 co. 1 lett. e.5) del d.P.R. n. 380/2001 elenca, fra gli interventi di nuova costruzione, in quanto tali bisognosi del permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Conseguentemente, che si tratti di roulottes o vere e proprie case mobili, la sanzione prevista per l’intervento realizzato in assenza di permesso di costruire non può che essere quella della rimozione o demolizione prevista dall’art. 31 dello stesso d.P.R. n. 380/2001.

Leggi anche: Conformità urbanistica e Superbonus, come fare con le opere difformi e non sanabili

Trasformazione del sottotetto in residenza abitabile, serve permesso di costruire?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 9 giugno 2021, n. 1152

Serve il permesso di costruire per la trasformazione del sottotetto in residenza abitabile

La trasformazione, anche mediante le opere interne, del sottotetto in residenza abitabile, è un intervento di ristrutturazione edilizia cd. pesante, soggetto a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. 380/2001 (T.A.R. Napoli, Sez. VII, 19 marzo 2018, n. 1696; T.A.R. Genova, Sez. I, 25 marzo 2019, n. 262; T.A.R. Milano, Sez. II, 26 gennaio 2021, n. 239).

Leggi: Superbonus per trasformare il sottotetto in abitazione

Richiesta titolo edilizio da parte di comproprietari, deve essere congiunta?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 10 giugno 2021, n. 1428

In caso di pluralità di proprietari, la domanda di rilascio di titolo edilizio – anche in sanatoria di interventi già realizzati – deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile

Legittimato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio è colui che abbia la disponibilità totale dell’immobile: pertanto l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso, non potendosi riconoscersi titolarità alcuna al semplice proprietario pro quota, ovvero al comproprietario, giacché, diversamente considerando, il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene.

Di conseguenza, in caso di pluralità di proprietari, la domanda di rilascio di titolo edilizio – anche in sanatoria di interventi già realizzati – deve necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario, solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1766/2020).

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Foto: iStock/xavierarnau

Mario Petrulli

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