Secondo l’art. 26, comma 1, d.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente), l’Autorità competente in materia di VIA, valutazione impatto ambientale, deve concludere il relativo procedimento “con provvedimento espresso e motivato” da rilasciare “nei 150 giorni successivi alla presentazione dell’istanza”.
Nonostante questo termine sia prorogabile (per un massimo di 60 giorni in caso di necessità di procedere ad ulteriori accertamenti oppure ad indagini di particolare complessità, come indicato dallo stesso art. 26, comma 1 del testo Unico Ambiente) e possa essere ulteriormente allungato (in caso di intervento sostitutivo di un’amministrazione sovraordinata per inerzia di quella inizialmente competente) si è discusso circa la sua natura dilatoria, ordinatoria ovvero perentoria, specialmente allorquando le Regioni – in caso di VIA regionale – avessero, con propria legge, disposto un termine diverso.
In proposito, si segnala la sentenza del T.A.R. Puglia, n. 109/2013, originato dal ricorso di un soggetto che aveva sottoposto all’Autorità competente (la Provincia) un progetto per l’approvazione ambientale che, però, non era stato considerato nel termine di cui all’art. 26, costringendo così il proponente a ricorrere alla giustizia amministrativa per impugnare il silenzio serbato sull’istanza di valutazione impatto ambientale .
Secondo i giudici amministrativi, l’obbligo di pronunciamento per l’amministrazione preposta è quello di decidere “entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale”, in tal modo chiarendo la natura (perentoria) del riferito termine legale.
In aggiunta, il T.A.R. precisa come detto termine costituisca “principio fondamentale della materia” e come, per tale natura, esso sia da considerare assolutamente non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati dalle prime.
Pertanto, nel caso esaminato, i giudici hanno ordinato alla Provincia di pronunciarsi entro 60 gg. dalla sentenza, e disposto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza dell’ente locale.
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