La zonizzazione acustica deve sottostare ai limiti relativi alla discrezionalità dell’attività di pianificazione per la classificazione acustica delle diverse aree del territorio interessate.
La classificazione acustica deve essere contemperata con la destinazione d’uso delle aree, è quanto ha stabilito la Sezione I del Tribunale Amministrativo della Regione Puglie, Sede di Lecce, con sentenza del 5 marzo 2013, n. 467.
Il riferimento normativo per la zonizzazione acustica risiede nella legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, che con il 1° comma dell’art. 4, demanda alle Regioni la definizione dei criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità, specificando che questa classificazione deve comunque tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio.
Il medesimo provvedimento stabilisce anche il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.
Qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento acustico.
L’operazione di classificazione acustica non può essere condotta solo sul piano teorico-programmatico, ma, come impone la citata norma di riferimento è necessario tenere in debita considerazione la destinazione d’uso territoriale preesistente e la natura delle attività umane ed economiche concretamente insediate sul territorio quando la zona risulta di fatto urbanizzata.
Il procedimento di zonizzazione acustica deve partire dalla considerazione che la qualificazione e il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti e dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento dei rumori.
La diminuzione dei livelli di rumore, pur se agevolata ed accentuata dall’eventuale installazione di strumenti idonei a tale scopo, interviene progressivamente in relazione alla distanza dalla fonte delle emissioni.
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