Sostenere che una tettoia di oltre 400 mq, con travi e pilastri in acciaio e cemento armato e con copertura con pannelli in acciaio zincato, sia un mero “elemento di arredo delle aree pertinenziali” appare una forzatura: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. 16 maggio 2024, n. 4366.
Al contrario, secondo i giudici di Palazzo Spada, la tettoia incide sul carico urbanistico e comporta la modifica della sagoma e la creazione di volume, con conseguente necessità del permesso di costruire, dovendosi considerare una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.6), del Testo Unico Edilizia[1].
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Né può parlarsi, in questo caso, di pertinenza, visto che, secondo un noto e pacifico orientamento giurisprudenziale[2], la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.
Indice
Non perderti il corso “Sanatoria edilizia 2024 e Decreto-Salva Casa”
Titolo edilizio per tettoia: criterio generale
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale[3], gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al permesso di costruire (essendo sufficiente la DIA/SCIA[4]) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.
Permesso di costruire per tettoia: casistica
Conseguentemente, serve il permesso di costruire per una tettoia:
– di altezza variabile da 170 a 190 cm e lunga 390 cm nonché profonda 100 cm[5];
– in legno, ad una falda inclinata in legno, dalla forma rettangolare dalle dimensioni di 13,00 m 5,00 m con un’altezza massima di circa 4,00 m ed altezza minima di 3,50 m[6];
– di superficie pari a 67 mq., con altezza di mt. 2,00-2,70[7];
– di superficie pari a 52 mq., con altezza di mt. 2,75-2,80[8];
– di metri 27 per 8[9];
– in legno lamellare, con annessa pavimentazione esterna, realizzata nello spazio antistante l’ingresso di un’attività commerciale ed avente le seguenti dimensioni: “altezza in gronda metri 2,70 circa; altezza a colmo metri 3,00 circa; profondità metri 3,30 circa – profondità marciapiede pari a metri 3,60 circa lunghezza metri 8,30 circa”[10];
– di 31 mq[11];
– di mq 22,50, per un’altezza variabile da mt 2,30 a mt 3,07), stabilmente ancorata al suolo[12];
– in legno di mq. 130,00[13];
– in legno lamellare con copertura in pannelli coibentati di finto coppo rivestiti in legno, dell’estensione di circa mq 60[14];
– a pianta trapezoidale, avente struttura portante in legno (pilastri e solaio) e copertura in lamiera coibentata, a completa protezione di tutta la superficie cortilizia scoperta, chiusa su tre lati, per una superficie complessiva di mq 16,20[15];
– con “struttura in legno di circa 16,5 mq di superficie e volume di circa 41,37 mc edificata sul terrazzo della proprietà”[16];
– a falda, costituita da elementi portanti in ferro e copertura in lamiere metalliche, della superficie complessiva di circa 235 mq, chiusa su tre lati, al di sotto della quale sono stati realizzati un locale artigianale per la lavorazione e l’assemblaggio del ferro, in pietra e con copertura in lamiera della superficie di circa 150 mq, compreso di vano adibito bagno, oltre a un locale deposito e altre opere minori[17];
– di 105 mq di superficie, con un’altezza al colmo di oltre 3 metri, con pilastri e travi di legno, ancorata al piano di calpestio tramite piastre annegate nel pavimento e bullonate ai pilastri[18];
– “con elementi portanti verticali ed in orizzontali, in cemento e ferro”, di circa mt. 12,45×7,50[19].
Tettoia senza permesso di costruire: casistica
Diversamente, il permesso di costruire non è stato ritenuto necessario:
– per una modesta tettoia, composta “da due pilastri in ferro, una struttura orizzontale in ferro con sovrastante manto di tegole di tipo coppi e canali di gronda”, aperta su tre lati e addossata su un solo lato al muro perimetrale del fabbricato principale[20];
– per una “tettoia realizzata con struttura metallica e copertura in lamiera coimbentata delle dimensioni di ml 5,30 x ml 8 ed altezza variabile da ml 2,50 a ml 3,00 circa”[21];
– per una tettoia in aderenza al fabbricato e che fungeva da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di 9,24 mq ed un’altezza massima di circa m. 2,70 ed un’altezza minima di circa 2,50 m[22].
Consigliamo
Note
[1] DPR n. 380/2001.
[2] Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 febbraio 2023, n. 1205.
[3] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 17 marzo 2022, n. 1933; TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, sent. 21 febbraio 2024, n. 3457; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 gennaio 2024, n. 88; sent. 18 dicembre 2023, n. 2978; Napoli, sez. IV, sent. 14 maggio 2020, n. 1802.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 23 novembre 2023, n. 2707; sent. 14 novembre 2023, n. 2593.
[5] TAR Marche, sez. II, sent. 11 marzo 2024, n. 241
[6] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 gennaio 2024, n. 88.
[7] TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 23 novembre 2023, n. 2707.
[8] TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 14 novembre 2023, n. 2593.
[9] TAR Piemonte, sez. II, sent. 12 maggio 2023, n. 448.
[10] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 24 aprile 2023, n. 640.
[11] TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 18 aprile 2023, n. 2377.
[12] TAR Marche, sez. I, sent. 13 aprile 2023, n. 237.
[13] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 febbraio 2023, n. 1205.
[14] TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 23 gennaio 2023, n. 96.
[15] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 3 gennaio 2023, n. 55.
[16] TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 6 settembre 2022, n. 11474.
[17] TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 24 giugno 2022, n. 4309.
[18] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 maggio 2022, n. 3708.
[19] TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 15 aprile 2022, n. 499.
[20] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 febbraio 2024, n. 352.
[21] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 15 marzo 2023, n. 416: secondo i giudici, tale tettoia “deve ritenersi una struttura leggera, aperta sui tre lati, posta a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia, priva di autonoma destinazione e di dimensioni non significative, la cui finalità non può essere che quella di mero arredo e protezione dell’immobile: ne deriva la non necessità del preventivo rilascio del permesso a costruire”.
[22] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 marzo 2022, n. 609; nel caso specifico, i giudici hanno riconosciuto la natura pertinenziale della tettoia, “data dalla ridotta dimensione superficiale e volumetrica”.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento