Tutela del paesaggio e concessione edilizia, due elementi che spesso si pongono in conflitto tra loro: una recente sentenza del Consiglio di Stato (9 aprile 2015, n.1790) mostra una interessante declinazione di questo conflitto.
Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso proposto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali contro il rilascio del condono per un complesso di dieci villette a schiera in una zona a tutela paesaggistica. Il Ministero infatti si era opposto ad una sentenza del TAR Puglia (Lecce) che aveva ritenuto illegittimo un decreto della Soprintendenza per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto idoneo ad annullare il parere favorevole del Comune di Taranto al rilascio della concessione in sanatoria di due corpi di fabbrica. Tali corpi erano composti nel seguente modo: piano seminterrato, piano terra e primo piano da adibirsi ad abitazione, per complessive dieci villette a schiera realizzate in un’area sottoposta a vincolo.
Il provvedimento emesso dalla Soprintendenza era stato annullato per mancato verifica in concreto di quale “disvalore o quale concreta lesione dell’interesse sostanziale derivasse dall’intervento edilizio”.
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Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR Puglia, facendo espresso riferimento al decreto ministeriale (Beni culturali) del 1 agosto 1985: il provvedimento contribuisce a definire la zona di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è stato correttamente applicato, come traspare dalla motivazione del provvedimento che annulla il parere favorevole del Comune all’accoglimento della domanda di condono: “Il progetto, ove realizzato, costituirebbe gravissima alterazione del sito costiero, ricadendo a brevissima distanza dal mare, quasi a ridosso della costiera, determinando, anche in ragione dello sviluppo planivolumetrico ed altimetrico, inaccettabile impedimento alla visione del mare dai principali punti di vista panoramici”.
Insomma, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto effettuare una valutazione di compatibilità paesaggistica indipendentemente dalla presenza di altre costruzioni nel luogo: l’intervenuta compromissione del paesaggio – spiegano i supremi giudici amministrativi – non può in alcun modo giustificare una ulteriore alterazione dello stesso. Si tratta di un principio costantemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa e civile (anche la Cassazione in questa direzione).
In sostanza sono 2 gli aspetti che affiorano in rilievo dall’orientamento giurisprudenziale qui citato: da una parte si afferma che l’intervento della Soprintendenza deve delinearsi nell’ottica della conservazione dei valori presidiati dal vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive. Dall’altra si afferma che non sono condonabili, seppur trovandosi in aree già compromesse, le opere abusive realizzate in aree assoggettate a vincolo paesaggistico.
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