Aggiornamento 31 dicembre 2021_Esiste la possibilità di trasformare il Sismabonus in Superbonus, se ne parla nell’interpello n.410/2021 dell’Agenzia delle Entrate, ma esiste una condizione da non trascurare, ovvero è necessario che l’attestazione di congruità delle spese venga presentata entro la fine dei lavori.
Difatti il dubbio se si è beneficiari dell’una o dell’altra agevolazione nasce perché con l’introduzione del nuovo Superbonus, le cose sono cambiate in tema di agevolazioni e chi aveva in attivo interventi si è dovuto districare tra specifiche casistiche e nuove normative cercando di capire quale aliquota e per quali interventi applicare le detrazioni.
Come abbiamo specificato nell’articolo guida che spiega bene il Sismabonus 110%, per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022 per i condomini e per i proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di 4 unità immobiliari se al 30 giugno 2022 è concluso almeno il 30% dell’intervento / al 31 dicembre 2023 per gli IACP, se al 30 giugno 2023 è concluso almeno il 60% dell’intervento), se sono rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus, l’agevolazione Sismabonus è potenziata al 110% e diventa quindi Super Sismabonus.
Il Sismabonus nella versione 110% è stato prorogato con calendario differenziato, dal 2024 l’aliquota scende. Ovvero, la scadenza per la detrazione del 110% passa al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate), per poi diventare decrescente al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025
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Ci sono pertanto casi in cui il Superbonus assorbe il Sismabonus ordinario: questo significa che se sono rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus, vige l’obbligo di applicare il 110% e non è possibile scegliere di applicare le aliquote del Sismabonus ordinario.
Le aliquote del 50-70-75-80-85% sono comunque ancora in vigore anche dopo il 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2024).
Torniamo adesso al quesito posto alle Entrate e analizziamo cosa chiede nello specifico l’istante.
Leggi anche: Sismabonus: come accedere alle detrazioni previste con interventi locali
Trasformare il Sismabonus in Superbonus: il quesito
L’istante afferma di aver avviato interventi soggetti a SCIA per una demolizione con ricostruzione, depositata il 27 agosto 2020 insieme all’asseverazione della classe di rischio sismico (allegato B). I lavori sono iniziati nel 2020, anno al quale risalgono anche i pagamenti alle imprese.
>> Sismabonus 110% senza valutazione del rischio sismico: un controsenso?
Con la nascita del Superbonus, il proprietario chiede se può usufruire del 110% anziché del vecchio Sismabonus in quanto l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, sottoscritta dal tecnico abilitato è stata presentata contestualmente al deposito del titolo edilizio.
L’istante chiede inoltre chiarimenti su quale sia la corretta procedura da seguire e se debba integrare il modello B con la presentazione del nuovo allegato B, contenente ulteriori dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.
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Un problema di procedure non di interventi
Il problema rilevato dall’agenzia delle Entrate, non riguarda il tipo di interventi che si sovrappongono ai due bonus, ma interessa le procedure.
Gli interventi ammessi al Sismabonus sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, come previsto all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR.
>> Sismabonus 110% anche per interventi di messa in sicurezza statica
Per le Entrate è possibile accedere al Superbonus ma vengono fatte alcune precisazioni sull’iter procedurale da seguire per ottenere la super agevolazione per la quale è richiesta l’asseverazione da parte di un tecnico professionista sia sull’efficacia degli interventi, sia sulla congruità delle spese sostenute. A proposito di asseverazioni ti consigliamo laguida ebook di Maggioli Editore dedicata all’argomento, la trovi qui.
Come specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, attraverso il parere del 2 febbraio 2021, l’asseverazione sull’efficacia degli interventi, è riconducibile all’asseverazione presentata già per il Sismabonus che, come specificato dall’istante, attesta le classi di rischio sismico in conformità all’allegato B nel suo modello descritto dal D.M. 58 del 2017 predisposta e sottoscritta dal progettista strutturale, in data 30 luglio 2020.
>> Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare
Il problema rilevato riguarda l’attestazione della congruità delle spese, non prevista per il Sismabonus, ma da asseverare per il 110%. Tuttavia l’agenzia delle Entrate, precisa che l’attestazione della congruità delle spese non è strettamente connessa alla presentazione dell’allegato B e può essere, quindi, presentata anche oltre il deposito del titolo abilitativo.
Qual è allora il termine da prendere in considerazione?
L’Agenzia chiarisce che il termine, entro il quale presentare l’attestazione di congruità delle spese, è quello relativo alla fine lavori.
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