Lo stesso dirigente comunale può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso di costruire per il medesimo intervento edilizio?
È questo un quesito arrivato alla Redazione della rivista L’Ufficio Tecnico a cui ho risposto sul numero di ottobre, attualmente in distribuzione, e che presento qui per i lettori di Ediltecnico.
La risposta al quesito è negativa.
Il comma 6 dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004) prevede che “La Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a Comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.
Secondo la giurisprudenza, proprio la necessità di tenere separati l’aspetto urbanistico-edilizio dell’intervento dall’aspetto paesaggistico rende illegittimo, garantendo l’effettiva “differenziazione” tra l’attività amministrativa edilizia e la tutela paesaggistica, non consente che un unico soggetto possa esercitare le valutazioni di merito e le decisioni finali su entrambe le pratiche amministrative (in tal senso, si può leggere quanto recentemente stabilito dal TAR Veneto, sez. II, con la sentenza n. 617 del 3 giugno 2015 e, in precedenza, con la sentenza n. 619 del 24 aprile 2013).
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