Tettoie di rilevanti dimensioni: la SCIA non è sufficiente

SCIA o Permesso di Costruire per una tettoia di grandi dimensioni? Vediamo cosa dice la giurisprudenza

Mario Petrulli 05/03/25

La recente sentenza 14 febbraio 2025, n. 1221, del TAR Campania, Napoli, sez. II, ci offre l’occasione per ribadire che la SCIA non può considerarsi sufficiente per la realizzazione di tettoie di rilevanti dimensioni.

Vediamo nel dettaglio questo caso specifico e altri casi in cui, al contrario, la SCIA è stata ritenuta sufficiente per una tettoia.

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Gli interventi edilizi per opere precarie e gli arredi da esterni

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)

 

Mario Petrulli | Maggioli Editore 2024

Tettoie con permesso di costruire

Come ricordato dai giudici partenopei, la giurisprudenza[1] ha affermato che il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio.

L’installazione della tettoia è, invece, sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono. La realizzazione di una tettoia in aderenza alla parete verticale di un manufatto preesistente è, infatti, idonea a costituire un collegamento qualificato con il relativo immobile – anche ove non imbullonata alla parete verticale dell’edificio cui accede, ma al suolo – di cui modifica la sagoma e costituisce un ampliamento, con conseguente creazione di nuova volumetria. Ed infatti, una tettoia collegata al muro di un edificio preesistente, fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e ne comporta l’ampliamento, creando nuova volumetria e, pertanto, necessita di un adeguato titolo di autorizzatorio.

Nel caso specifico, perciò, è stato ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione, in aderenza ad un manufatto, di una “tettoia di legno di mt 11 x mt 2,20 x h che varia da 2,90 a 2,50, costituita da pilastri in legno a sezione quadrata di cm 16 x cm 16 e copertura in tavolato in legno con soprastante guaina bituminosa e grondaia” e, addossata al muroperimetrale,di un’ulteriore “tettoia in legno di dimensioni mt 3,50 x 2,50 x h che varia da mt 2,00 a mt 2,60 circa […]”.

Tettoie con solo SCIA: caratteristiche

Nella casistica giurisprudenziale, ricordiamo che, al contrario, la SCIA è stata ritenuta sufficiente per una tettoia:

  • delle dimensioni di appena m. 3x3x2,20h, posta a ridosso di un balcone, sorretta da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole[2];
  • che presentava una “struttura in legno (n. 3 pilastri cm 30 x 30 x h m 2,30) con copertura ad una falda in legno e tegole, ancorata da un lato alla parete dell’immobile ad un’altezza massima di m 3,25 e dal lato opposto sui descritti pilastri ad un’altezza minima di m 2,30” e risultava impegnare una “superficie di circa m 9,00 x 2,15 = mq 19,35[3];
  • composta “da due pilastri in ferro, una struttura orizzontale in ferro con sovrastante manto di tegole di tipo coppi e canali di gronda”, aperta su tre lati e addossata su un solo lato al muro perimetrale del fabbricato principale[4];
  • in aderenza al fabbricato e che fungeva da copertura ad un forno ed un barbecue, per una superficie di 9,24 mq ed un’altezza massima di circa m. 2,70 ed un’altezza minima di circa 2,50 m.[5];
  •  “lignea a falda inclinata, della superficie di circa 40 mq., avente un’altezza di 2,80 m. al colmo e di 2,60 m. alla gronda, costituita da pilastrini di legno, ancorati a piastre bullonate, e da travi di legno, sormontati da listelli lignei[6];
  • delle dimensioni di appena m. 3x3x2,20h, posta a ridosso di un balcone, sorretta da quattro pali in legno imbullonati al suolo e con copertura in tegole[7];
  • “ad una falda inclinata, delle dimensioni di mt. 2,50 x 3,40, sorretta da struttura in profilati metallici di cm. 5 x 5, addossata ad uno dei muri perimetrali del fabbricato principale ed aperta su tutti gli altri lati[8];
  • con struttura portante ed orditura in legno, avente 7,50 m t. di lunghezza x 4,10 mt. di larghezza (corrispondente ad una superficie di 30,75 mq.), altezza al colmo di mt. 2,65 ed all‘imposta di mt. 2,00, solo parzialmente coperta con lastre in legno e materiale plastico ed ancorata al suolo con tasselli[9].
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Mario Di Nicola | Maggioli Editore 2024

Note

[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 gennaio 2021, n. 813; sent. 18 gennaio 2021, n. 561; sent. 7 ottobre 2019, n. 6760.
[2] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 marzo 2022, n. 810: “A suffragio del superiore approdo, valga, altresì, richiamare in seguente arresto, sancito da Cons. Stato, sez. VI, n. 3819/2017: «La realizzazione di una tettoia appoggiata ad una parete perimetrale per un lato ed a parapetti per altri due, tale da chiudere un terrazzo solo parzialmente … configura un intervento di ristrutturazione edilizia ‘leggera’, ovvero che non crea volumetria, né incide sui prospetti. Il titolo abilitativo necessario è, pertanto, costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente illegittimità dell’applicazione della sanzione consistente nell’ordine di demolizione» (cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Latina, n. 117/2019)”.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 febbraio 2024, n. 352.
[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 3 marzo 2022, n. 609; nel caso specifico, i giudici hanno riconosciuto la natura pertinenziale della tettoia, “data dalla ridotta dimensione superficiale e volumetrica”.
[5] TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 22 novembre 2018, n. 771: nell’occasione i giudici hanno affermato che “Ciò in quanto tale manufatto non comporta la creazione di una volumetria edilizia e non altera la sagoma, cioè il contorno orizzontale e verticale della costruzione, ed il prospetto, cioè la facciata murale esterna (sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1679 del 16.3.2018; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3819 del 31.7.2017; TAR Lazio Sez. III bis Sent. n. 32802 del 13.10.2010)”.
[6] TAR Calabria, sez. Catanzaro, sent. 3 maggio 2016, n. 977.
[7] TAR Piemonte, sez. II, sent. 26 febbraio 2016, n. 238.
[8] TAR Piemonte, sez. I, sent. 22 ottobre 2014, n. 1563.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnich…Continua a leggere

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