Dopo una pausa di qualche settimana, riprendiamo il discorso sul Testo Unico Edilizia iniziato con Michele Miguidi e sfociato nella realizzazione della nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia.
Analizzati i diversi tipi di interventi in ambito edilizio: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, recupero e restauro conservativo, nuova costruzione, ecc., iniziamo un nuovo ciclo di approfondimenti dedicati ai titoli edilizi e partiamo con la c.d. SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività già protagonista di numerosi interventi e analisi su queste pagine.
È appena il caso di notare, prima di partire con la nostra analisi delle diverse fasi, che la SCIA è stata ulteriormente presa in considerazione con il recentissimo Decreto del Fare, come indicato nel post SCIA Edilizia, il Decreto del Fare passa la palla allo Sportello Unico.
Il procedimento della SCIA edilizia non è disciplinato direttamente dal Testo Unico Edilizia, ma dall’art. 19 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e prevede cinque fasi distinte.
1. Presentazione della SCIA in Comune, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Fanno eccezione i procedimenti per i quali è previsto l’esclusivo utilizzo della modalità telematica via internet. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere corredata da dichiarazioni, attestazioni, asseverazione ed elaborati tecnici (leggi anche Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la l. 134/2012).
2. L’attività oggetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere iniziata a partire dalla data di presentazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione effettua le verifiche e gli accertamenti entro 30 giorni. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi.
4. Decorso il termine dei 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale.
5. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dall’articolo 37 e dall’articolo 44 del Testo Unico Edilizia.
Ricordiamo ai nostri lettori che ulteriori approfondimenti e analisi sulla SCIA edilizia possono essere trovate sulla Guida Essenziale al Testo Unico Edilizia di Michele Miguidi e Eugenio Lequaglie edito da Maggioli Editore.
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