Testo Unico Edilizia, demolizione e ricostruzione: il concetto di fedeltà

Riprendiamo il nostro consueto approfondimento sugli aspetti del Testo Unico Edilizia, continuando ad analizzare il tema della ristrutturazione iniziata con il post La ristrutturazione nel Testo Unico Edilizia e nella Giurisprudenza).

In particolare, in questo contributo realizzato con la collaborazione di Michele Miguidi, coautore con Eugenio Lequaglie della Guida Essenziale al Testo Unico Edilizia , ci soffermeremo sulla demolizione e ricostruzione e sul concetto di fedeltà della struttura risultante dopo gli interventi di ristrutturazione.

Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione. Vale la pena sottolineare come, nella versione originaria del Testo Unico Edilizia ai faceva espresso riferimento alla ricostruzione di un fabbricato identico a quello precedente (stessa sagoma, stessi volumi, stessa area di sedime e caratteristiche dei materiali). Le uniche eccezioni ammesse dal Testo Unico Edilizia erano quelle riguardanti i miglioramenti della struttura per l’adeguamento antisismico.

Negli anni successivi, la giurisprudenza ha definito il concetto di fedeltà. In sostanza per fedeltà nella ricostruzione si doveva intendere come “conservazione e riproduzione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente”.

Oggi quindi il concetto di fedeltà si riferisce al fatto che la ricostruzione fa esclusivo riferimento a volumetria e sagoma originari, mentre si perde il legame con l’area di sedime e i materiali.

Un altro contributo a definire il legame tra demolizione e ricostruzione e interventi di ristrutturazioni ci è data dalla circolare n. 4174/2003 del Ministero delle infrastrutture e trasporti che si è pronunciata in merito all’inclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Tra i contenuti della circolare, si precisa che non è ammissibile la ricostruzione dell’edificio in due casi:

1. in altro sito diverso dalla originaria area di sedime, e ciò in quanto si contrasterebbe con l’obiettivo del recupero insito nel concetto di ristrutturazione;

2. posizionato all’interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale, e questo perché modifiche alla collocazione rispetto alla precedente area di sedime debbono ritenersi possibili se rientrano in varianti non essenziali.

Per effetto della ristrutturazione edilizia, quindi, si può pervenire a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta a elementi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti, ma non la realizzazione di un manufatto diverso nei suindicati elementi.

Per effetto delle nuove normative, quindi, la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa.

Ricordiamo ai nostri lettori che questo e tanti altri contributi di approfondimento sul Testo Unico Edilizia possono essere letti accedendo alla nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia, aggiornata periodicamente dalla nostra Redazione.

Redazione Tecnica

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