Terremoto Centro Italia, censimento danni e verifiche di agibilità sismica: le istruzioni

La Protezione Civile ha inviato ai Direttori delle strutture regionali di Protezione Civile delle Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016,  Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, la circolare “Sisma Italia centrale 2016: Procedure operative, strumenti di rilievo e gestione per il censimento dei danni e l’agibilità post-evento delle costruzioni” (3 settembre 2016, prot. 44419).

Le procedure operative indicate nella circolare hanno come obiettivo primario quello di ottimizzare le operazioni di rilievo del danno sulle strutture pubbliche e private.

I contenuti della circolare della Protezione Civile

La circolare precisa, come prima cosa, che i sopralluoghi su edifici ordinari devono essere effettuati usando la scheda di rilevamento AeDES (utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi), in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e successivo D.P.C.M. 8 luglio 2014 (nella versione allegata al citato D.P.C.M. 8 luglio 2014 e sulla base di quanto previsto dal manuale di compilazione, anch’esso allegato al medesimo decreto).

Conformemente a tale decreto, si intende la valutazione di agibilità post sismica come “valutazione temporanea e speditiva”, formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva e alla raccolta di informazioni facilmente reperibili. Non si tratta quindi di una verifica di idoneità statica, in quanto non comporta calcoli o approfondimenti numerici e sperimentali, non sostituendo quindi i certificati di collaudo statico e di agibilità.

Precisa la circolare: “La procedura per la dichiarazione di agibilità, quindi, consiste esclusivamente nel verificare che le condizioni di sicurezza dell’edificio antecedenti al sisma non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio ‘agibile’ significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale”.

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Subito dopo la scossa del 24 agosto sono state avviate le verifiche speditive sugli edifici da parte dei VVF, mentre il 29 agosto sono iniziate le verifiche di agibilità sulle scuole, anche in vista dell’imminente riapertura dell’anno scolastico, e sugli altri edifici pubblici, tutte realizzate con scheda AeDES dalle squadre di rilevatori del Sistema di Protezione Civile Nazionale.

A breve partiranno anche le verifiche sugli edifici privati e sui beni di interesse culturale. È possibile richiedere un sopralluogo al Coc (Centro operativo comunale) o al Comune.

Le istruzioni per chi voglia richiedere la verifica della propria casa

Per fare chiarezza la Protezione Civile ha pubblicato le seguenti istruzioni per i cittadini, in forma di domanda e risposta:

A chi devo richiedere la verifica della mia casa?
Devi fare richiesta al tuo Comune o al Centro operativo comunale compilando il modulo allegato alle “Indicazioni operative per il censimento danni“, pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Il modulo da compilare per le abitazioni private è il Modello IPP “Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati”.

Una volta presentata domanda, chi svolge la verifica?
La verifica è a cura di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) o esperti. Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile.

Solo per i dipendenti pubblici o per il personale dei centri di competenza – che non abbiano seguito i corsi – è necessario avere la qualifica di esperto e quindi aver partecipato a campagne di rilievo del danno dal 1997 per almeno tre diversi eventi, con un numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o in caso di singolo evento, aver effettuato almeno 30 giornate di sopralluoghi.”

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Redazione Tecnica

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