Terre e rocce da scavo: la gestione nei cantieri grandi e piccoli

Il decreto 120/2017 è l’unico strumento per la gestione di tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri. Vediamo quali sono le regole.

Il DPR 13 giugno 2017, n. 120, il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017. Il provvedimento, in vigore dal 22 agosto 2017, consta di sei Titoli, quattro Capi, 31 Articoli e 10 Allegati e rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.

Il regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

Terre e rocce da scavo: i cantieri di grandi dimensioni

È un cantiere di grandi dimensioni quello in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di piccole dimensioni

È un cantiere di piccole dimensioni quello in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto

In attuazione dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si stabiliscono i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo e si realizza:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee a essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti del regolamento.

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, per i parametri pertinenti, a esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

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Terre e rocce da scavo

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Deposito intermedio

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

  • il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione;
  • l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21 del DPR 13 giugno 2017, n. 120;
  • la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21 del DPR 13 giugno 2017, n. 120;
  • il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni , e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
  • il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.  In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal

Trasporto

Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato da una documentazione. La documentazione è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

L’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo è attestato all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, è resa dall’esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, all’autorità e all’Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all’autorità di controllo.

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Piano di utilizzo in cantieri di grandi dimensioni

Gli articoli da 9 a 18 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.

Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta con la quale il legale rappresentante dell’impresa o la persona fisica proponente l’opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, con riferimento alla normale pratica industriale. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l’autorità competente può chiedere, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.   Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell’articolo 4 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.

La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 è verificata dall’autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni a integrazione del piano di utilizzo.

L’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso degli articoli 15 e 16 del DPR 13 giugno 2017, n. 120. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo.

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Piano di utilizzo in cantieri di piccole dimensioni

Le disposizioni del Capo III si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione.

A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all’articolo 11 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, e, in tal caso, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nel suddetto articolo 11.  Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale sono validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento, il produttore aggiorna la dichiarazione e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

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Patrizia Cinquina

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