Superbonus Sismabonus 110%, dal 15 ottobre via alle opzioni!

Manca poco all’inizio delle opzioni per cessione credito o sconto in fattura. Ora ci sono 3 possibilità per gli interventi di adeguamento sismico. Ecco un riassunto

Con il decreto Rilancio aumenta al 110% il Sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione (>> leggi: Asseverazioni per il Superbonus: fissate le regole).

Quali procedure permetto di accedere alla super agevolazione? E quali sono le 3 modalità per ottenere il Sismabonus? Vediamolo in dettaglio.

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Superbonus Sismabonus 110%, dal 15 ottobre via alle opzioni!

La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione. Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4).

Leggi anche: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Interventi ammessi

Sono ammessi al Superbonus Sismabonus i seguenti interventi:
– interventi antisismici generici;
– con riduzione di una o due classi di rischio sismico;
– con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili;
– fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%7 al 90%. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. (>> Leggi: Monitoraggio strutturale in continuo: possibilità del decreto rilancio).

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Sismabonus e impianti fotovoltaici

In presenza del Sismabonus, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48 mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Sul tema: Superbonus 110% schermature solari, guida alle 6 regole di ENEA

Sismabonus, le 3 modalità per ottenerlo

  1. Il beneficiario paga direttamente il fornitore e conserva la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.
  2. Il beneficiario paga direttamente il fornitore. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a terzi, comprese banche e intermediari finanziari.
  3. Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.

>> Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

Sismabonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Con il Decreto Rilancio il Superbonus ha esteso gli interventi alle ricostruzioni (che il DL Semplificazioni sta rendendo più libere. >> Leggi: Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in edilizia).

È dunque possibile la fruizione del Superbonus 110% anche per le ricostruzioni con aumento di volumetria.

Grazie alle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni al dpr 380/2001, si allarga infatti la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della “ristrutturazione“, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.

Interventi col Superbonus: eliminata la premialità

Il superbonus ha però eliminato ogni riferimento alla premialità e, inglobando le possibilità sia del bonus ristrutturazione che del Sismabonus, rende di fatto possibili tutti gli interventi ammessi per legge e quindi contenuti nelle Normative Tecniche per le Costruzioni: dall’intervento locale o riparazione (come la sostituzione di una trave) alla demolizione e ricostruzione; passando per tutti i livelli di miglioramento sismico.

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Progettare la riduzione del rischio

Ecco due esempi pratici per progettare la riduzione del rischio sismico di più di una classe e accedere alle agevolazioni fiscali:
Interventi locali – Connessioni di pareti e solai;
Intervento globale – Intonaco armato o iniezione di malta di calce?

Efficientamento energetico e miglioramento sismico

Il cosiddetto EcoSismaBonus, entrato in vigore con la legge di bilancio del 2018, non rientra tra le opere deducili al 110%; la norma rappresenta appunto una possibilità non un obbligo potendo sempre il contribuente optare per la detrazione ordinaria prevista nei predetti articoli.

Andando infatti ad analizzare il decreto legge del 04/06/2013 n. 63 art 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 s.m.i., al comma 2-quater si legge: Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (in vigore dal 1° gennaio 2018).

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 18 aprile 2019, n. 109: Tali agevolazioni Ecobonus e Sismabonus sono, ai sensi del citato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, alternative all’agevolazione oggetto dell’interpello c.d. sisma+ecobonus, ricoprendone il medesimo ambito applicativo… Pertanto, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione (sisma-ecobonus) di cui al richiamato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, trattandosi di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.

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Foto: iStock/LuckyTD

Redazione Tecnica

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