Superbonus per social housing: Entrate chiarisce perché non può essere applicato

L’attività di social housing incentrata sulla mera messa a disposizione di alloggi senza una specifica attività di assistenza verso i soggetti svantaggiati, non si configura come un’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria istituzionale. In tal caso no al Superbonus

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Con la risposta n.75 del 2024, Entrate fornisce un chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare o meno il Superbonus per una ONLUS socioassistenziale e sanitaria che intende esercitare attività di social housing su un immobile oggetto di interventi.
 
Il quesito viene posto all’Agenzia da un ente religioso che intende locare, a canoni calmierati, alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati.

L’istante si rivolge alle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) applicando i massimali di spesa previsti per interventi di ristrutturazione.

Vediamo di seguito quale è stata la risposta delle Entrate.

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Indice

Superbonus per social housing: il quesito posto dall’istante

L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se l’attività di social housing che intende svolgere, qualificata come tale, gli permetta di beneficiare delle disposizioni favorevoli previste dal comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa ivi previsti.

L’istante sostiene che, destinando tre dei quattro livelli dell’edificio a social housing come delineato dalla ONLUS, mantenendo invariato l’uso del rimanente piano per funzioni conventuali, dovrebbe essere possibile accedere al Superbonus per i costi legati alla ristrutturazione dei piani che soddisfano i criteri socio-assistenziali previsti dalla legge, escludendo dalle spese quelle attribuibili alla porzione dell’edificio usata come convento.

A tal proposito, l’ente religioso domanda se l’immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento, senza la necessità di frazionarlo catastalmente, fruendo del Superbonus relativamente alla parte di spesa imputabile alla ristrutturazione dei piani aventi i requisiti socio-assistenziali richiesti dalla normativa.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde che, basandosi sui documenti e le informazioni fornite dall’istante, l’attività di social housing proposta non viene menzionata nel D.Lgs. 460 del 1997 tra le attività di “assistenza sociale e socio-sanitaria”.

L’applicazione del Superbonus secondo il comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio è prevista per le ONLUS, OdV, e APS che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, sotto certe condizioni, su edifici di determinate categorie catastali.

Alla luce di ciò, Entrate spiega che la descrizione dell’attività di social housing fornita dall’istante, incentrata sulla mera messa a disposizione di alloggi a canone calmierato e servizi aggiuntivi senza specificare dettagliatamente i criteri, i termini e le modalità di attribuzione degli alloggi, nonché i servizi di assistenza verso i soggetti svantaggiati, non si configura come un’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria istituzionale.

Pertanto, l’Agenzia conclude che, nel caso specifico presentato dall’istante, non possa trovare applicazione la disposizione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio riguardo alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus sull’immobile destinato all’attività di social housing. Questo significa che l’istante non può beneficiare del Superbonus per l’attività descritta, sulla base delle informazioni e dei documenti forniti.

Redazione Tecnica

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