Nonostante le diverse analisi, quando si parla di stati avanzamento lavori (Sal) inerenti al 110%, rimangono ancora molti dubbi, soprattutto su un punto dibattuto che risulta senza chiarimenti ufficiali.
L’articolo 121, comma 1-bis del Dl 34/2020 consente, con riferimento ai lavori di cui alle agevolazioni indicate al comma 2, di esercitare le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori puntualizzando che:
- per i lavori che ricadono nel Superbonus, i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30% dello stesso intervento.
Dato che gli interventi legati al 110% possono presentare natura differente, per esempio ecobonus o sismabonus, e assumere un valore diverso, a seconda di come sono considerati (interventi trainanti o trainati) è normale che si presentino dei dubbi intorno alla norma.
Infatti, nel caso di più interventi, legati al Superbonus, come si determinano i SAL? Cerchiamo di dare una risposta al quesito.
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Un esempio Sismabonus, Ecobonus interventi trainanti e trainati
Un esempio. Un edificio unifamiliare è oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione in quanto è interessato a lavori sia strutturali (sismabonus), sia ecobonus trainanti (isolamento termico dell’edificio e impianto di climatizzazione) ed ecobonus trainati (infissi e pannelli solari).
Dal momento che il legislatore richiede che i Sal siano al massimo due “per ciascun intervento complessivo” e del 30% “del medesimo intervento“, la domanda è, per determinare il valore Sal, prevale «l’intervento complessivo» (ovvero l’intervento nella sua interezza considerato unitariamente, quindi ecobonus trainanti/trainati e sismabonus); oppure «ciascun intervento complessivo» (scorporando l’intera operazione in ciascuna delle sottocategorie di lavori di cui è costituito, quindi, considerando separati l’importo dei lavori per l’efficientamento antisismico e le spese inerenti a quello energetico?
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Ad oggi, non essendosi pronunciata l’Agenzia intorno a questa questione si potrebbe optare per la seconda opzione, e quindi:
- consentire la predisposizione di due Sal per le spese sismabonus, nel rispetto del valore del 30% di queste, da una parte;
- e di altre due, per il 30% delle spese ecobonus trainanti e trainate, dall’altra.
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SAL e Superbonus, necessarie le asseverazioni tecniche
La norma fiscale di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020, dispone che i Sal relativi ai lavori Superbonus debbano essere accompagnati da asseverazioni tecniche di cui al comma 13 lettere a) e b), ovvero:
- delle asseverazioni ecobonus che verificano il doppio salto di classe energetica dell’edificio, in conseguenza del contributo congiunto degli interventi ecobonus trainanti e trainati;
- delle asseverazioni che dichiarano l’efficacia degli interventi rispetto alla riduzione del rischio sismico dell’immobile.
Queste due tipologie di asseverazioni sono molto diverse tra di loro, in termini sia di oggetto, sia di professionalità tecniche e anche di modalità di realizzazione, nonostante presentino in comune l’attestazione di congruità delle relative spese. Se vengono imposte asseverazioni di tipologia differente, in base alla natura sostanziale degli interventi per confermare i Sal in vista della cessione del credito e sconto in fattura, insieme al visto di conformità, quindi bisogna concludere che le spese sismabonus permettono la redazione separata di due appositi Sal, relativi almeno al 30% del valore di tali spese.
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