Cos’è successo in questi ultimi giorni al Decreto Sostegni? E quali novità sono state apportate al Superbonus (oltre a quelle degne di nota sulla CILA e il dl semplificazioni)? Dal punto di vista formale, il Sostegni è in Gazzetta Ufficiale n. 120 la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Detta in parole più semplici, il provvedimento è suddivisi in 5 Titoli dedicati al sostegno alle imprese e all’economia, disposizione in materia di lavoro, salute e sicurezza, misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali e disposizioni urgenti, che riguardano l’attività didattica, l’università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità.
Ma ciò che ci interessa è analizzare questa importante novità di carattere fiscale legata all’edilizia: è inserita l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli esborsi per gli interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. Di solito infatti, per i soggetti passivi dell’imposta, non rientra tra le spese ammesse al 110%, così come la generalità delle detrazioni fiscali sulla casa, essendo questo un costo che non rimane a carico del contribuente.
Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi consigliamo di leggere l’articolo.
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Superbonus Decreto Sostegni, l’IVA indetraibile tra le spese agevolabili
Con la nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare (articolo 6-bis – Decreto Sostegni), viene stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
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Ma cosa cambia?
Facciamo un passo indietro. La circolare dell’Agenzia delle entrate N. 30/E dello scorso dicembre aveva indicato che ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile.
Con la novità introdotta viene però chiarito che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36- bis, del DPR 23 ottobre 1972, 633, decreto IVA), dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dall’articolo 119, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
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Superbonus e altri interventi sugli immobili: il trattamento dell’IVA
Quando a sostenere le spese per gli interventi sugli immobili sono le persone fisiche senza p.iva, cioè i privati (o i soggetti persone fisiche con p.iva, che agiscono nella loro sfera di soggetti privati), la detrazione spettante (ad esempio il 50%, 55% o anche 110%) viene calcolata, nel rispetto del limite massimo di spesa, includendo anche l’IVA.
ESEMPIO RISTRUTTURAZIONE
Se per una ristrutturazione il contribuente sosterrà la spesa di 30.000 oltre IVA al 10%, in totale 33.000 euro, la detrazione ad esempio del 50%, verrà calcolata sul totale di 33.000 euro, quindi: 16.500 euro.
Nel caso, invece, in cui a sostenere la spesa sia un soggetto diverso dal privato cittadino, ad esempio una società, che ha effettuato lavori finalizzati al risparmio energetico dei propri immobili strumentali, come viene considerata l’IVA?
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In pratica per i privati, l’IVA rientra sempre nel limite di spesa da considerare ai fini delle detrazioni fiscali, trattandosi di un costo che rimane sempre a carico del contribuente.
Diversamente, per i soggetti passivi dell’imposta, l’IVA salvo specifici casi, è indetraibile. Tale considerazione comporta che generalmente l’imposta indicata in fattura non rientra tra le spese ammesse al Superbonus, così come alla generalità delle detrazioni fiscali sulla casa, essendo un costo che non rimane a carico del contribuente.
Con il nuovo provvedimento invece, ripetiamo, se l’IVA non è detraibile, anche parzialmente, anche i soggetti passivi dell’imposta possono considerare l’imposta rimasta a proprio carico tra i costi che concorrono al calcolo dell’importo di spesa ammesso al Superbonus.
Una regola che si applica, come espressamente indicato, a prescindere dal regime contabile adottato.
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Iva detraibile e indetraibile per la Circolare 30/E/2020
- Iva detraibile. La detrazione spetta per la sola quota-parte dell’imponibile nel momento in cui l’IVA è interamente detraibile dall’IVA sulle vendite secondo il principio di inerenza sancito dal DPR 633/72.
Quindi a differenza di quanto disposto per le persone fisiche, che restano incise totalmente dell’IVA e che detraggono l’intera somma sostenuta, i soggetti passivi IVA potranno detrarre la sola somma imponibile secondo le modalità previste dalla norma delle ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e superbonus. L’IVA seguirà l’ordinaria strada delle liquidazioni dell’IVA.
- IVA indetraibile. Qualora l’IVA risultasse indetraibile, a questo punto la situazione sarebbe quella descritta per le persone fisiche non titolari di P. IVA. L’imposta sul valore aggiunto, infatti, diviene una componente da aggiungere all’imponibile per il calcolo della detrazione.
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