Da inizio anno (e grazie alla Legge di Bilancio 2021), è molto più conveniente e facile installare l’ascensore in condominio. In più, se in assemblea non si raggiunge la maggioranza prevista per legge, ogni singolo condomino può procedere direttamente, sempre che l’intervento e il nuovo sistema non vada a compromettere il diritto degli altri di fare uso delle parti comuni dell’edificio.
Quali agevolazioni sono attive? Il Superbonus 110% è la migliore, ma vediamo in dettaglio regole, normativa ed eccezioni, prima di farci fare un preventivo da un tecnico.
>> Coibentazione tetto e calpestio sottotetto: Superbonus trainante o trainato <<
Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi incentivi e regole
Premessa utile: l’ascensore è previsto dall’articolo 1117, numero 3, Codice civile tra gli impianti comuni dell’edificio perché destinato, per la sua funzione, al godimento di tutti i condomini, se l’impianto è installato nell’edificio condominiale sin dalla sua costruzione.
NOVITÀ!!! Unico bonus 75% e Superbonus semplificato e prorogato, le novità del PNRR
Concetto di bene comune
L’ascensore deve risultare un bene comune anche ai proprietari delle unità immobiliari del piano terra per i seguenti motivi:
– valorizza l’intero immobile e
– permette di raggiungere più comodamente le parti superiori comuni, se il regolamento o i rogiti non dispongono altrimenti.
>> Hai una veranda abusiva? Puoi avere comunque il Superbonus 110%.
Il Superbonus vale anche su abusi edilizi
Nuovo ascensore, quali regole per installarlo?
Cosa succede se si vuole installare l’ascensore in un edificio che ne è sprovvisto? In questo caso costituisce un’innovazione, e la relativa delibera deve essere assunta in assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno due terzi del valore millesimale dell’edificio (Cassazione, 20713/2017).
In generale, tutte le innovazioni utili devono ritenersi permesse, salvo che creino problemi alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
>> Ti interessano casi simili a questo? Ricevi le nostre risposte
Deve pagare anche chi non vuole l’ascensore?
No, la decisione della maggioranza non obbliga i contrari a partecipare alla spesa. A pagare è solo chi vuole usufruire del servizio secondo i millesimi di proprietà (Cassazione, 10850/2020).
Non è vietato dunque votare a favore dell’installazione dell’ascensore pur dichiarando di non volerlo usare. Se invece si vorrà usufruire dell’impianto, allora è obbligatorio pagare la quota di spesa dei condomini non aderenti.
Se si cambia idea, è possibile anche in seguito entrare a far parte della comunione rimborsando le spese sostenute dai proprietari dell’impianto, una quota cioè comprensiva del costo dell’installazione e della manutenzione straordinaria eventualmente eseguita negli anni, tenendo presente, da un lato, la svalutazione della moneta e, dall’altro, il minor valore dell’opera per vetustà, uso e obsolescenza.
Potrebbe interessarti: Bonus facciate e parti private dei balconi
Regole per le barriere architettoniche
In questo caso è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno la metà del valore dell’edificio (articolo 1120, comma 2, Codice civile), sempre fatti salvi i limiti in tema di innovazioni pregiudizievoli.
Se poi in assemblea non si raggiunge la maggioranza prevista dalla legge, ciascun condomino può procedere direttamente, in base al diritto che gli deriva dall’articolo 1102 Codice civile in tema di uso particolare del bene comune, senza la necessità di ulteriori pronunciamenti. Sotto tale profilo, l’inservibilità della cosa comune non può consistere nel semplice disagio subito rispetto al nomale uso, ma è costituito dalla sua concreta inutilizzabilità secondo la sua naturale fruibilità. La valutazione è più severa se l’ascensore è installato all’interno dell’edificio, dove il sacrificio che subiscono le dimensioni delle scale o dell’atrio è più sentito.
Esiste in ogni caso un “principio di solidarietà condominiale” che pesa nelle decisioni che i condomini devono assumere quando nell’edificio vivono o transitano disabili o anziani.
>> Se cerchi un quadro più completo su Superbonus e barriere architettoniche: Superbonus e cessione del credito, ok anche per le barriere architettoniche
Superbonus e cessione credito
Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, Entrate ha confermato la possibilità di cedere il credito anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
In linea generale, è possibile beneficiare del Superbonus 110% per i lavori di installazione di ascensori e montacarichi, e per tutti gli strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna di persone con handicap.
Peraltro, la normativa persegue la finalità di consentire la “visitabilità” degli edifici da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, dato anche che disabili e anziani possono avere relazioni con l’immobile di natura diversa dalla proprietà, ad esempio di locazione o di comodato.
*** Vuoi sapere quanto risparmieresti col 110%? Prova subito il nuovo Software Superbonus!!
Ti potrebbe interessare
Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% – Libro
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti. Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.
Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di) | 2020
20.00 € 19.00 €
Foto: iStock/stockstudioX
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento