Superbonus nel 730/2024: guida completa

Una guida per la compilazione dei campi del 730/2024 relativi alle spese per interventi riconducibili al Superbonus (Righi E41/E53 quadro E sez. IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E, sez. IV).

Allegati

Come abbiamo visto, dal 20 maggio scorso è possibile, accedendo all’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, modificare, accettare e presentare il 730/2024, quest’anno anche nella nuova modalità semplificata.

Visto il periodo, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di aiutare ulteriormente i contribuenti – ma anche gli operatori dei CAF e i professionisti abilitati all’apposizione dei visti di conformità – pubblicando una serie di guide su “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”. Si tratta di 13 fascicoli tematici: di questi, ben 4 approfondiscono i Bonus Edilizi, e includono le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2023.

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Indice

Superbonus nel 730

Questa guida fa riferimento alla compilazione dei campi relativi alle spese per interventi riconducibili al Superbonus, quindi Righi E41/E53 quadro E sez. IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E, sez. IV.

Oltre ad essere un valido ausilio per la compilazione, questa guida risulta utile per avere un riepilogo delle caratteristiche generali dell’agevolazione (quindi chi può fruirne, per quali interventi, adempimenti e documentazione necessaria, limiti di spesa, eventuale cumulabilità della detrazione, eventuale trasferibilità, ecc.).

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Queste guide richiamano i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti alla luce delle modifiche normative intervenute e delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti, dai CAF e dai professionisti abilitati.

Ampio spazio viene dedicato, inoltre, all’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

Per quanto riguarda i Bonus Edilizi, l’Agenzia delle entrate specifica sempre comunque che “non interpreta la normativa edilizia né può effettuare alcuna valutazione, ad esempio, in merito alla qualificazione dell’intervento edilizio oppure alle conseguenze derivanti da un eventuale ‘disallineamento‘ in materia di inquadramento urbanistico degli interventi edilizi derivante dalla applicazione delle leggi regionali rispetto al Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.”

Redazione Tecnica

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