Con la bella stagione la tentazione di costruire nel proprio giardino un bel gazebo sotto cui godersi l’ombra durante il giorno e il fresco all’imbrunire può diventare fortissima. Ma talvolta questo legittimo desiderio si scontra con il timore di incorrere in sanzioni per avere commesso un abuso edilizio. Un rischio non così basso in un Paese, come l’Italia, che in attesa del regolamento edilizio unico, ha oltre 8mila regolamenti: tanti quanti sono i Comuni del Belpaese.
Il risultato? Si rinuncia a priori, temendo denunce, guai e multe. Un aiuto, per decidere se realizzare una struttura da esterno, viene dalla recente giurisprudenza e, in particolare, dal Tribunale amministrativo della Calabria, dove i giudici della seconda sezione della città di Catanzaro hanno stabilito come un gazebo di modeste dimensioni si debba considerare un elemento di pertinenza della casa e non soggetto a preventivo rilascio del permesso di costruire, ma assentibile tramite una più semplice SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
A segnalare la sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2016 del TAR Calabria sono Mario Petrulli e Antonella Mafrica, autori dell’apprezzatacome tettoie, pergolati, tende e pergotende, verande, dehors e gazebo, per l’appunto.
Ma che dimensioni presentava la struttura esaminata dai giudici? “Si trattava di un gazebo della superficie di 7,20 mq, di altezza al colmo di mt. 2,80 e alla gronda di mt. 2,30”, composto “da quattro pilastri verticali fissati al pavimento mediante staffe in ferro”, ci dicono gli autori dell’ebook che passa in rassegna tutte le tipologie di opere edilizie da outdoor. Non solo: la struttura in esame era coperta “con tavolaccio e soprastante strato di tegole canadesi” ed aperto su tutti i lati, non ricadente in area vincolata.
Insomma, per tutte queste caratteristiche (modeste dimensioni, carattere non impattante) i giudici del TAR hanno ritenuto che: “Essendo privo di autonomia funzionale, il gazebo appare esente dall’assoggettamento al permesso di costruire, potendo essere considerato alla stregua di un intervento assentibile tramite l’odierna SCIA, ai sensi dell’art.22 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380”:
In ultimo, ma non meno importante, ricorda Antonella Mafrica, “nell’occasione i giudici hanno anche ricordato tre principi generali molto importanti”. Vediamo dunque brevemente quali sono.
Gazebo in giardino: 3 principi essenziali
1. Per gli interventi realizzati in violazione del regime di SCIA (art. 37, comma 1, DPR n. 380/2001) l’amministrazione può comminare unicamente una sanzione pecuniaria e non anche la demolizione delle opere.
2. Un gazebo con volumetria inferiore al 20% di quella dell’edificio principale deve ritenersi elemento pertinenziale (art. 6, comma 1, lett. e.6), DPR n. 380/2001).
3. Le pertinenze di piccole dimensioni non sono tenute a rispettare la disciplina in materia di distanze, né sono soggette a permesso di costruire.
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