Stazioni appaltanti: obbligatorie le piattaforme informatiche

Tutte le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per lo scambio di comunicazioni sull’affidamento degli appalti, devono usare solo piattaforme informatiche. Come funziona?

Marco Agliata 06/12/18

Come specificato dall’articolo 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018 tutte le stazioni appaltanti (e le centrali di committenza) sono obbligate ad utilizzare, per lo scambio di comunicazioni e informazioni relative alla procedure di affidamento degli appalti, esclusivamente piattaforme informatiche per lo scambio dei dati. Tale obbligo investe, pertanto, l’intera procedura di affidamento e quindi dall’avviso di gara, alla presentazione delle candidature e alla trasmissione delle offerte.

È necessario, a questo proposito, segnalare la non conformità a tale riguardo della posta certificata in quanto la procedura indicata deve garantire anche la segretezza e l’integrità delle comunicazioni scambiate durante l’intero svolgimento della procedura. I requisiti essenziali della piattaforma devono, pertanto, prevedere una serie di funzioni indispensabile per la gestione di una procedura di affidamento:

Stazioni appaltanti: obbligatorie le piattaforme informatiche agliata 1

Va, comunque, osservato che l’articolo 52, comma 1 del d.lgs. 50/2016 specifica che le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere (e quindi a disporre) di mezzi di comunicazione elettronici nei seguenti casi:

a) quando a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

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c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso (v. comma 6 dello stesso articolo 52 del d.lgs. 50/2016).

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È evidente che le motivazioni delle deroghe sostenute dai punti appena elencati devono essere costruite con molta puntualità al fine di garantire la stazione appaltante da possibili ricorsi o difformità normative delle scelte effettuate.

Si tratta, quindi, di una problematica che investe non solo l’ambito tecnico ma anche quello giuridico in quanto le procedure di questo tipo di piattaforme devono garantire la totale conformità con il dettato normativo del codice per esempio su tutte le fasi di gara contemplate (procedure competitive con negoziazione, partenariati per l’innovazione, dialoghi competitivi …) con una gestione delle procedure e della documentazione rigorosa.

A tale proposito si ricorda che dall’entrata in vigore della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) vanno svolti sul MePA (oltre alle gare su beni e servizi, inferiori alla soglia comunitaria già previste) anche gli affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro.

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Marco Agliata

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