Su questa pagina Ediltecnico.it, in collaborazione con Tendain.it, approfondisce il tema delle schermature solari. Il mondo delle tende tecniche è molto vario perché coinvolge prodotti e interventi di vario genere. Ogni cosa punta però alla costruzione di UN oggetto finale: la tenda.
Tendain.it, il sito specializzato
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Qui di seguito gli argomenti principali trattati dal sito Tendain.it:
– Automazioni e accessori per tende e schermature solari
– Pergolati grandi, coperture e pensiline
– Tecnologie per tende tecniche
I progetti e le aziende
In questa sezione inseriremo un numero sempre maggiore di progetti che richiedono un utilizzo specifico, e quindi fondamentale, delle schermature solari. Inoltre, i migliori nuovi prodotti.
Schermature solari, Oslo: il museo d’arte di Renzo Piano
Recupero aree urbane dismesse, l’ex comparto Milano di Brescia
La nuova linea di pensiline modulari di BT Group, tra ricerca e innovazione
Sistemi modulari per coperture, KE scelta per il pontile degli ex Cantieri Celli
Schermature solari, tessuti smart e innovativi
La pergola con il tessuto ad arrotolamento: XTESA di KE
TendAr by Tempotest, la nuova applicazione per tablet e smartphone
ConGenio di Megabit, software per la configurazione delle schermature solari
L’Outdoor di Bt Group in scena per il settore alberghiero
Progettare sistemi di schermatura solare, l’uso dei diagrammi
Detrazione 65% e 50%
È importante sottolineare in questa sede che sulla questione “le schermature solari sono detraibili al 65% per la riqualificazione energetica o al 50% per le ristrutturazioni?” inizialmente si è creata un pò di confusione.
A luglio 2013, tramite un emendamento al Dl 63/2013, la detrazione 65% per riqualificazione energetica sembrava essere stata estesa anche alle schermature solari per migliorare l’efficienza energetica, agli interventi per promuovere l’efficientamento idrico e a quelli realizzati per sostituire le coperture di amianto negli edifici.
Avevamo infatti scritto Detrazione 65%, estesa a schermature solari e coperture in amianto.
Chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle Entrate
“Le schermature solari entrano nell’attestato di prestazione energetica degli edifici. Con le modifiche arrivate in sede di conversione al Dl 145/13 “Destinazione Italia” (legge 9/2014) è stato esplicitamente aggiunto che ai fini del rilascio dell’Ape «si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore» (art. 1, comma 8-bis).
Non rientrano nel bonus fiscale del 65% per l’efficienza energetica, che considera solo interventi che riducono il riscaldamento invernale, né in quello del 50% per le ristrutturazioni. Non sono infatti menzionate nell’elenco stilato dall’agenzia delle Entrate.
La detrazione per il risparmio energetico è riconosciuta, tra l’altro, per i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
Allegato A (art. 1, c. 344, L. 296/2006). Come evidenziato nella Guida dell’Agenzia delle entrate relativa a tale agevolazione, non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale di cui all’art. 1, c. 344, L. 296/2006, include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005). Da quanto sopra, si ritiene che rientrano nell’agevolazione di cui all’art. 1, c. 344, L. 296/2006 solo quegli interventi che consentono un risparmio per la climatizzazione invernale.
L’installazione di schermature solari, al contrario, ha la finalità di realizzare un risparmio per la climatizzazione estiva, con la conseguenza che non possono rientrare nell’agevolazione citata di cui al comma 344. L’intervento non può neppure rientrare nelle altre fattispecie previste dai successivi commi 345, 346 e 347, della citata norma, aventi ad oggetto interventi di natura diversa. Né, si ritiene, che l’intervento possa beneficiare dell’agevolazione consistente nella detrazione riconosciuta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16 bis, TUIR (quantificata nella misura del 50% per gli interventi realizzati fino al 31/12/2014), realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Tra tali interventi sono ricompresi anche quelli relativi al conseguimento di un risparmio energetico previsti dall’art.1 del decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n.107 (come evidenziato nella CM 57 del 24/2/98). Nell’elencazione contenuta in tale decreto, non risulta ricompresa l’installazione delle schermature: gli interventi contemplati, oltre a riguardare impianti fotovoltaici o pompe di calore per la climatizzazione, od altri apparecchi non assimilabili a quelli in oggetto, ricomprendono opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentono un contenimento del fabbisogno energetico di almeno il 10%.
Si ritiene, pertanto, che sebbene la prestazione rechi un risparmio energetico, non possa essere neppure ricondotta tra quelle che sono state individuate per beneficiare della detrazione per la ristrutturazione edilizia” (fonte www.upa.padova.it).
Tuttavia…
L’Agenzia delle entrate condivide questa interpretazione. Precisa solo che, qualora il prodotto abbia caratteristiche tali da poter concretizzarsi in una pellicola oscurante, avente anche finalità antisfondamento (cioè, di sicurezza), rientra nell’agevolazione relativa alla detrazione per ristrutturazione edilizia. Si consiglia però, da momento che non esiste una pronuncia ufficiale, la presentazione di un interpello.
Leggi il nostro dossier sulla detrazione 50% sulle ristrutturazioni e il dossier sulla detrazione 65% sugli interventi di riqualificazione energetica.
AGGIORNAMENTO DEL 13 NOVEMBRE 2014:
Finco e di UNICMI stanno lavorando per ottenere l’estensione alle schermature solari delle detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La loro azione si sta svolgendo su due piani:
1) la campagna diretta di UNICMI di sensibilizzazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo Economico ed Economia e Finanza volta alla valorizzazione del contributo delle schermature solari al risparmio energetico degli edifici, attraverso il risparmio energetico estivo.
2) incontri parlamentari effettuati da Finco e Unicmi, con il coinvolgimento dei Soci Fabio Brivio (Hunter Douglas Italia) e Paolo Mantellero Polet (Baldeschi Snc) che hanno contribuito con efficacia alla presentazione di un emendamento all’art. 8 della Legge di Stabilità 2015 da parte degli On. Paola Bragantini, Alessandro Mazzoli, Chiara Braga, Enrico Borghi e Silvia Fragolent, per l’estensione dei bonus del 65% per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari. L’emendamento ha superato il vaglio di copertura finanziaria e proseguirà il suo iter di approvazione.
Posto che tutti i segnali provenienti da Governo e Parlamento indicano il 2015 come l’ultimo anno nel quale saranno presenti i bonus del 65%, UNICMI, pur tra tutte le difficoltà, attuerà azioni specifiche per l’estensione dei suddetti bonus alle schermature solari, concentrando la sua attività sia a livello ministeriale, sia sul Parlamento affinché sia approvato un emendamento specifico alla Legge di Stabilità.
Nelle prossime settimane UNICMI convocherà il Mirror Group interdivisionale “Detrazioni fiscali”, al quale, da parte della Divisione Schermature Solari Assites, hanno dato l’adesione Palagina Srl, Resstende Srl, Aviochem Srl, MP Tende Snc e Tekno’s Srl. Il Gruppo, che vedrà la partecipazione di Aziende di 8 Divisioni UNICMI, affronterà il panorama attuale delle detrazioni e discuterà le strategie più opportune per le Aziende del comparto.
Detrazione 65% per le schermature solari
AGGIORNAMENTO DEL 26 NOVEMBRE 2014:
La commissione bilancio della Camera ha approvato la proposta che estende l’ecobonus del 65% alle schermature solari.
Con l’emendamento 8.37 all’art. 8 del disegno di legge di Stabilità si afferma che “La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari”. La nuova norma conferma il ruolo fondamentale di questi componenti tecnologici nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici, aspetto quest’ultimo peraltro già riconosciuto all’interno del Conto termico di cui al DM 28/12/12. Inoltre, aver inserito con chiarezza le schermature fra i valori energetici dell’APE è certamente uno strumento che sottolinea il contributo di questi prodotti al risparmio energetico estivo.
AGGIORNAMENTO DEL 21 APRILE 2015:
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha dovuto interpretare il sistema di norme relativo all’Ecobonus per tale categoria di manufatti , andando al di là delle sue “specifiche attribuzioni”. Scopri i requisiti che caratterizzano la struttura degli incentivi nell’articolo redatto da Ediltecnico.it intitolato Schermature solari: le 4 cose da sapere sull’applicazione dell’Ecobonus.
Sicurezza
Un passaggio fondamentale sta avvenendo nel settore delle tende interne: dopo la recente pubblicazione a Febbraio, da parte del CEN, e poi in seguito da parte di UNI, della versione modificata della norma EN 13120: 2014, infatti,per le tende interne (a movimentazione sia manuale che motorizzata) si apre una nuova era.
Infatti pur non essendo queste tipologie di tende soggette all’obbligo di marcatura CE (come le tende da esterno) ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n°305/2011, diventano però soggette in tutto il territorio della UE, Italia compresa, al rispetto delle prescrizioni introdotte dalla nuova versione della norma UNI EN 13120:2014 “Tende Interne – requisiti prestazionali compresa la sicurezza” soprattutto rispetto al dettato dell’Allegato A.
Continua a leggere l’articolo Tende interne manuali e motorizzate: si apre una nuova era per la sicurezza.
Marcatura CE
Per le tende esterne l’obbligatorietà di apposizione della marcatura è in vigore dal 2 marzo 2006 e il processo implica la conformità alla norma europea armonizzata EN 13561 elaborata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) e recepita in Italia dalla norma UNI EN 13561.
Alla data di pubblicazione del documento UNICMI è di riferimento l’edizione di febbraio 2009 della UNI EN 13561 che è il recepimento da parte di UNI della norma tecnica europea EN 13561:2004+A1:2008.
Tuttavia la UNI EN 13561:2009 è stata oggetto di revisione da parte del CEN e si prevede una nuova versione della norma pubblicata entro il mese di Aprile 2016. Leggi tutto: Marcatura CE delle tende esterne, pubblicato nuovo documento UNICMI.
Pergotende
Un argomento particolarmente interessante, legato alle distanze in edilizia e al permesso di costruire e che risulta in realtà piuttosto complesso in merito all’applicazione del regime dell’attività edilizia libera, è quello delle tende-pergolato, dette anche pergo-tende.
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1777/2014) nel maggio scorso ha stabilito che la realizzazione di una pergotenda non ancorata in modo fisso al pavimento costituisce gli estremi di un intervento non subordinato al rilascio del permesso di costruire.
Per approfondire questo tema leggi Attività edilizia libera: nessun ostacolo per la “pergotenda”.
L’analisi dell’esperto
La sentenza del Consiglio di Stato è importante: di fatto ha classificato gli interventi di realizzazione pergotende come attività di edilizia libera. È interessante capire se le pergotende debbano rispettare in ogni caso il regime delle distanze in edilizia. Alessandra Locci sul numero di aprile 2014 della rivista dei periti industriali di Milano ha dedicato ampio spazio al rispetto dei limiti delle distanze legali dai confini nella realizzazione di pergolati, tettoie e affini.
Oltre a quella cui abbiamo appena fatto riferimento, ci sono altre sentenze che i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato hanno prodotto nel corso degli anni definendo i confini del problema. Nel concetto di costruzione la giurisprudenza ha considerato “costruzione” ogni opera edilizia stabilmente infissa al suolo, con o senza l’impiego di malta cementizia. Quindi nell’ambito delle costruzioni edilizie rientrano non solo le opere in muratura ma anche quelle in legno o realizzate in altro materiale. E anche la pergotenda rientra nella casistica di manufatti edilizi per i quali vale il rispetto del regime delle distanze in edilizia. Per approfondire leggi Pergotende: non si scappa dal regime delle distanze.
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