La sottile differenza tra rinnovo permesso di costruire e proroga dei termini di ultimazione dei lavori

Il completamento delle opere previste nel permesso di costruire non sempre vengono ultimati entro i termini previsti nel provvedimento, disciplinati dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività, ovvero segnalazione certificata inizio attività procedendo, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il completamento dei lavori può avvenire anche mediante l’istituto della proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Come afferma anche la IV Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1013, del 4 marzo 2014 la differente qualificazione tra provvedimenti di rinnovo del permesso di costruire e di proroga dei termini di ultimazione dei lavori è riscontrabile come segue:

– il rinnovo del permesso di costruire presuppone la sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo edilizio e costituisce, a tutti gli effetti, un nuovo permesso di costruire;

–  la proroga è atto sfornito di propria autonomia che accede all’originario permesso di costruire ed opera semplicemente uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia.

La proroga è quindi disposta con provvedimento motivato sulla scorta di una valutazione discrezionale, che in termini tecnici si traduce nella verifica delle condizioni oggettive che la giustificano, tenendo presente che, proprio perché il risultato è quello di consentire una deroga alla disciplina generale in tema di edificazione, i presupposti che fondano la richiesta di proroga sono di stretta interpretazione.

La proroga può aver luogo per factum principis, ossia, come afferma la norma, “per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso” o per ragioni collegate alla natura dell’opera, ossia “esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari“.

Mario Di Nicola

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