Il Decreto Sostegni Ter (DL n.4 del 27 gennaio 2022), pubblicato in Gazzetta, introduce “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.
Con l’entrata in vigore il 27 gennaio 2022, il Sostegni Ter porta con sé una serie di novità. Il Decreto andrà poi alle Camere per poi essere convertito in legge.
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Oltre a prevedere sostegni per i settori maggiormente danneggiati dalle chiusure dovute alla pandemia (tra cui parchi tematici, attività di organizzazione di feste e cerimonie, ristorazione, catering, bar-caffè, piscine, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle, turismo, parchi divertimenti, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie, spettacolo, sport) il decreto avvia una nuova stretta (dopo l’Antifrode) sulla cessione credito e Bonus Edilizi > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <
Altra importante novità interessa le misure adottate contro il caro energia verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività. Vediamo nel dettaglio.
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Elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
Il GSE calcola la differenza tra i seguenti valori:
a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
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b) il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.
Con differenza positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Con differenza negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
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Contributo straordinario per le imprese energivore
Previsto per le imprese energivore un contributo straordinario.
Le imprese beneficiarie sono quelle, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
A tali imprese è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Nel Sostegni Ter si legge anche che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
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Foto:iStock.com/Nuthawut Somsuk
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