La sentenza n. 5973/2016 Tar Campania pubblicata il 27 dicembre 2016 ricorda che il soppalco è sottratto al regime del permesso di costruire, in quanto qualificabile come intervento di restauro o risanamento conservativo, solo se di modeste dimensioni e non idoneo a creare un ambiente abitativo (deposito, ripostiglio…).
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Nel caso esaminato dal Tar Campania, l’ampliamento del soppalco per scopi residenziali oltre i limiti massimi di superficie, consentiti dal regolamento urbanistico comunale, ha comportato la realizzazione di un manufatto che non sarebbe stato accettabile nemmeno con permesso di costruire. In quel caso, di conseguenza, l’abuso è stato sanzionato con demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
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All’interno di questa argomentazione, il Tar ricorda che, se il soppalco determina una modifica della superficie utile dell’appartamento, “con conseguente aggravio del carico urbanistico”, la sua realizzazione è un intervento di ristrutturazione edilizia.
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