Per costruire un soppalco grande, che titolo edilizio serve?

Nella rassegna settimanale di sentenze, molti permessi di costruire, ma anche attività libera. Interessante anche quella sulla cessione di cubatura. Vediamole tutte.

Mario Petrulli 23/07/19
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Ecco la nostra selezione delle sentenze sull’edilizia e l’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono: soppalco di rilevanti dimensioni che titolo edilizio è necessario; definizione e titolo edilizio per un pergolato; tavolati, forno barbecue, tenda da sole sono attività edilizia libera; cessione di cubatura: quanto influisce la distanza; scomputo oneri concessori: ci vuole un accordo con il Comune? Vediamo le risposte.

Soppalco grande: che titolo edilizio è necessario

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 19 luglio 2019 n. 3980

Serve il permesso di costruire per un soppalco di notevoli dimensioni e fruibile alle persone

Un soppalco di notevoli dimensioni e fruibile alle persone è bisognevole del permesso di costruire in quanto si tratta di un’opera che, per le sue caratteristiche, aumenta la superfice dell’immobile e il carico urbanistico (v., ex multis: Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2018, n.4166).

Si è, invero, chiarito che la realizzazione di un soppalco può rientrare, per le sue limitate caratteristiche di estensione, nel concetto di restauro o risanamento conservativo solo quando sia di modeste dimensioni quale, anche avuto riguardo alla sua altezza, in modo tale da escludere la possibilità di creare un ambiente abitativo, e quindi ad incrementare le superfici residenziali, o il carico urbanistico.

Al riguardo, la giurisprudenza è dell’avviso che “la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o ripostiglio, all’interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d’uso dell’immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto, pur introducendo un quid novi, si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio e non comporta una destinazione d’uso con esse incompatibile” (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 2752 del 23.05.2019; T.A.R. Lazio, Roma, n. 962 del 17 maggio 1996; T.A.R. Lazio, Roma, n. 1161 del 15 luglio 1997).

Pergolato: cos’è? Che titolo edilizio è necessario?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 16 luglio 2019 n. 3917

Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi

Il pergolato costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.

Quando, però, il pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie e richiede un titolo edilizio, solitamente individuato nel permesso di costruire.

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Tavolati, forno barbecue, tenda da sole e pergolato: servono permessi?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 16 luglio 2019 n. 1292

Il posizionamento di tavolati in legno di modeste dimensioni, la realizzazione di un forno barbeque in muratura, l’installazione di una tenda da sole e la realizzazione di un pergolato in legno sono interventi rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera

Possono considerarsi rientranti nell’attività edilizia libera le seguenti opere:

posizionamento sul terrazzamento agricolo antistante il piano terra, di un tavolato in legno poggiato direttamente sul terreno, avente forma rettangolare delle dimensioni di circa mt 4,00 x mt 3,70, adibito a solarium”;

“realizzazione, nella medesima area, di un forno – barbeque in muratura”;

“installazione, sul preesistente terrazzo pertinenziale del primo piano, di una tenda da sole costituita da struttura portante in alluminio e sovrastante telone delle dimensioni di circa mt 4,00 x mt 3,00 x mt 3,00 di altezza circa”;

“realizzazione, sul terrazzamento agricolo limitrofo al primo piano, di un pergolato in pali di castagno infissi nel terreno, delle dimensioni pari a mt 12,00 x mt 3,00 x mt 2,40 di altezza, interamente coperto da incannucciate;

“installazione nella sottostante area di un tavolato in legno poggiato direttamente sul terreno delle dimensioni pari a mt 8,00 x mt 3,00, il tutto attrezzato con tavoli e sedie da giardino ed impianto elettrico”.

Trattasi, invero, di opere del tutto precarie, facilmente rimuovibili, funzionali a soddisfare esigenze transitorie del ricorrente oltre che inidonee, per caratteristiche costruttive e dimensionali, a determinare aumenti di superficie ovvero volumetrici e, men che meno, ad aggravare il carico urbanistico preesistente. L’attività edilizia in questione rientra, quindi, nell’ambito della cd. attività “libera”.

Leggi anche Tenda o pergolato, i bracci di metallo fanno la differenza?

Cessione di cubatura: quanto influisce la distanza

TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 18 luglio 2019 n. 1319

Non può esserci cessione di cubatura fra aree distanti fra loro cinque chilometri ed aventi una diversa destinazione urbanistica

Per la pacifica giurisprudenza amministrativa, da un lato la cessione può esservi solo quando si tratti di aree aventi la medesima destinazione (poiché altrimenti si va ad alterare la complessiva volumetria assentibile nelle singole zone) e in ogni caso l’Amministrazione può valutare se sussistano ragioni di interesse pubblico ostative, e in particolare se i fondi in questione siano contigui.

Conseguentemente, non sussistono i presupposti per ritenere giuridicamente rilevante la cessione di cubatura riguardante aree poste a circa cinque chilometri di distanza ed aventi una diversa destinazione urbanistica.

Scomputo oneri concessori: c’entra il Comune?

TAR Veneto, sez. II, sent. 15 luglio 2019 n. 835

Per lo scomputo degli oneri concessori dovuti è necessario l’accordo con il Comune

Costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio che l’ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’Amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse, senza alcun obbligo di specifica motivazione) e che un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione, ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di “accettazione” consensuale da parte della stessa Amministrazione (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 1 ottobre 2018, n. 631; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 15 dicembre 2016, n. 2653; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 settembre 2016, n. 955).

Lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione non configura un diritto dell’operatore, ma una mera possibilità, per la quale occorre sempre il consenso e l’autorizzazione dell’Amministrazione; ne consegue che, in difetto di autorizzazione e di accordo espresso della P.A. sullo scomputo delle nuove opere, a destinazione variata, dall’ammontare degli oneri, l’operatore non dispone di alcuna pretesa tutelata diretta a portare in detrazione il valore delle suddette opere dal contributo di urbanizzazione dovuto (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 158; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 10 aprile 2018, n. 954).

Pertanto, ove nessun atto di assenso sia stato espresso in ordine allo scomputo degli oneri concessori dovuti, ovvero sulla possibile compensazione tra questi ultimi e le spese sostenute dall’interessato per la realizzazione delle opere (id est, in mancanza di accordo), quest’ultimo è in ogni caso tenuto al pagamento integrale degli oneri concessori dovuti (arg. ex T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 luglio 2010, n. 16606).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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