È stato reso noto ieri il regolamento per le Società tra professionisti (Stp): passato per le mani del Consiglio di Stato e del ministro Severino, che lo ha firmato nella sua versione definitiva, è giunto alla sua versione definitiva (leggila qui). Rimangono aperti però alcuni interrogativi, in particolare per quanto riguarda la questione previdenziale e le società multidisciplinari.
Ci sono un ingegnere, un architetto e un geometra che vogliono aprire una società tra professionisti (Stp), il nuovo strumento previsto dalla legge di stabilità per il 2012 e disciplinato nel dettaglio dal regolamento del ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, in fase avanzata di definizione. Quali problemi possono incontrare?
Gli interrogativi sono tanti e riguardano soprattutto la questione previdenziale:
– come dovranno fare la dichiarazione dei redditi i soci delle Stp?
– sarà tassata la società o saranno tassati i soci?
– i contributi alle casse professionali di previdenza come dovranno essere versati?
– se nella società volesse entrare con una piccola quota anche un avvocato, per esempio allo scopo di seguire le pratiche degli appalti e delle gare, potrebbe farlo oppure incontrerebbe difficoltà nella riforma dell’ordinamento forense?
Citiamo dalla relazione : “Ancora, restano estranei all’oggetto del provvedimento illustrato, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscale e previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordina mentale”. Leggi tutta la relazione.
Marina Calderone, presidente del Cup e dell’Ordine dei consulenti del lavoro, sostiene le società generano lavoro autonomo. I chiarimenti definitivi dovranno però arrivare dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate.
Non ci sono solo le incertezze, ma anche le difficoltà di attuazione. Un socio di una Società tra Professionisti non potrebbe essere socio di nessun’altra Stp, neanche in un’altra città o per un altro tipo di attività. La stessa limitazione – con il tetto massimo di 1/3 del capitale e dei diritti di voto – si dovrebbe applicare anche ai soci “non professionisti”: la legge è chiara nell’imporre la partecipazione singola, il testo del regolamento è ambiguo e la relazione tecnica lascia scegliere all’interprete…
Leggi per approfondire Società tra professionisti, in arrivo il decreto sul regolamento.
Nonostante queste difficoltà e incertezze, Armando Zambrano, Presidente PAT, ha rilasciato al Sole 24 Ore di ieri la propria opinione positiva, descrivendo le Stp come “opportunità per i giovani” e come un modello che tutela il cliente, grazie al controllo disciplinare. La Società risponde delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale è iscritta; le società multidisciplinari (appunto formate da un ingegnere, un geometra, un architetto…) devono iscriversi all’Albo dell’attività prevalente nello Statuto. Ma ecco un’altra criticità: e se non c’è un’attività principale? Anche gli Ordini delle attività secondarie potrebbero avanzare giustamente la volontà di vigilare sull’operato della Stp. E ancora: e se la società cambia nel tempo?
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