Sismabonus, vale anche per manutenzione o ristrutturazione

L’Agenzia Entrate allarga il raggio della detrazione antisismica ai lavori di recupero, cumulabile con la detrazione per l’efficienza energetica

La detrazione di cui si può usufruire con il Sismabonus è del 50% e va ripartita in cinque anni, con limite di spesa a 96mila euro. C’è una novità, che arriva dalle risposte fornite dalla Direzione dell’agenzia delle Entrate a un interpello indirizzato alla regione Emilia Romagna (prot. n. 954-1191/2017).

In questi giorni il Parlamento sta definendo la Legge di Bilancio 2018, e anche lì ci sono alcune novità sul Sismabonus. Questa detrazione è però già regolata dalla Legge di Bilancio 2017 (232/2016) che estende la possibilità di avere vantaggi fiscali per gli interventi di messa in sicurezza antisismica fino al 31 dicembre 2021. Alcune volte i contribuenti interessati si affidano agli interpelli, perché non tutto è stato chiarito.

La lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR permette la detrazione d’imposta per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, in particolare per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali degli edifici.

All’interno del quesito veniva chiesto se l’intervento di natura superiore (i lavori di ristrutturazione) assorba, anche per il Sismabonus, quelli di natura inferiore (i lavori di manutenzione ordinaria) realizzati contestualmente e necessari al completamento dell’opera (circolare n. 57/E/1998), come succede per le altre detrazioni per la casa.

Cumulabilità del limite di spesa

Sulla cumulabilità del limite di spesa con i limiti fissati per altri interventi agevolati (rifacimento dell’impianto idraulico o elettrico sul medesimo immobile), l’Agenzia sostiene che gli interventi di consolidamento antisismico non possono avere un limite di spesa autonomo, perchè la norma li fa rientrare nell’ambito della lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis Tuir. Ma questo vincolo non vale: 1) se in anni successivi sono effettuati interventi autonomi, cioè che non proseguono quelli iniziati prima (circolare 7/E/2017); 2) per i limiti di spesa previsti per gli interventi di qualificazione energetica (articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006), che godono di un bonus autonomo.

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Redazione Tecnica

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